Tentato omicidio Liotti, c’è il processo d’Appello per Volzone

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Il processo a Danilo Volzone per il tentato omicidio di Francesco Liotti torna in Appello il prossimo 12 luglio davanti ai magistrati della I Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli. Il nuovo processo di Appello dopo che i giudici della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno accolto l’istanza delle difese escludendo le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso contestate a Volzone, condannato prima dal Tribunale Collegiale di Avellino e successivamente dai giudici della VI Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli a 14 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno accolto le valutazioni della difesa, gli avvocati Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele, sarà di nuovo aperto davanti ai magistrati della Corte di Appello di Napoli anche il profilo legato alla inutilizzabilita’ delle intercettazioni . Come è noto Volzone e’ accusato di aver colpito Francesco Liotti al volto nel corso di un agguato avvenuto il 20 agosto 2020 in Via Visconti, quello a cui nonostante le ferite alla mandibola rimediate Liotti era scampato. Nel febbraio 2021 dalle indagini della Squadra Mobile di Avellino coordinate dalla pm antimafia Anna Frasca si era giunti alla misura cautelare nei confronti di Volzone, condannato successivamente nei due gradi di giudizio.

I giudici della I Sezione della Corte di Cassazione hanno ritenuto pero’ fondati i motivi dell’impugnazione della difesa sulla contestata aggravante del metodo mafioso e della premeditazione. A partire dalla prima, per cui rilevano i magistrati: “La sentenza impugnata…… si è limitata a richiamare le caratteristiche dell’azione (plateale, efferata, eseguita, a volto scoperto in pieno giorno, in una via centrale e trafficata), senza approfondire il tema, parimenti rilevante, dell’idoneità di tali peculiari modalità esecutive ad ingenerare un clima di soggezione concretamente sfruttato dagli esecutori per una migliore riuscita del piano omicidiario. Al riguardo si è fatto riferimento non a specifiche evidenze probatorie relative alla vicenda in esame, ma ad effetti potenzialmente riconducili ad azioni dello stesso tipo”. Per quanto riguarda invece la premeditazione, per il quale secondo i giudici della Cassazione è stato eseguito un percorso motivazionale incompleto. Scrivono i giudici: “odi conflittuali che avevano avuto per protagonisti i familiari di Volzone e Liotti verosimilmente vicini a clan contrapposti, e l’elemento cronologico dalla preventiva organizzazione dell’agguato con la predisposizione di uomini, mezzi ed armi nonché dalla dinamica della sparatoria. Tuttavia, ha cronologicamente collocato il primo atto esecutivo del piano ordito da Volzone, la telefonata a S per procurarsi l’autovettura, un’ora prima del delitto, sicché rimane, non sciolto, con idonea motivazione, il ragionevole dubbio, sollevato dalla difesa coi motivi di appello, che la deliberazione omicidiaria, anziché essere il frutto di una riflessione meditata per un tempo significativo, sia stata scatenata da un evento sopravvenuto poco prima dell’organizzazione dell’agguato e si sia, quindi protratta fino all’esecuzione, per un arco temporale assai contenuto”. Per il momento, stando ancora in piedi l’aggravante del metodo mafioso, è stata ritenuto infondato anche uno dei motivi sostenuti nel ricorso delle difese e relativo all’initulizzabilita’ delle intercettazioni. Anche in questo caso la valutazione dei giudici si discosta dai rilievi della difesa: “e esaminato con riferimento alle imputazioni di tentato omicidio pluriaggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 577, comma 1, n. 3 cod. pen. e di porto e detenzione della pistola aggravato dal metodo mafioso. La stessa difesa ricorrente riconosce che la dedotta violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., cui conseguirebbe l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in un diverso e separato procedimento penale, non è nemmeno astrattamente configurabile qualora l’accertamento di responsabilità, così come contestato, continui ad avere ad oggetto tali delitti per i quali è pacificamente previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”. C’e’ pero’ un passaggio della sentenza che nel caso dovessero venire meno le aggravanti, apre anche di nuovo il discorso sull’utilizzabilita’ delle intercettazioni: . Il giudice del rinvio dovrà, invece, riesaminare tale eccezione di inutilizzabilità qualora,nell’adempimento del mandato conferitogli in questa sede, pervenga ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo una o
entrambe le aggravanti. Nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione difensiva,
dovrà necessariamente verificare la resistenza del compendio probatorio residuo a sostenere autonomamente il giudizio”.