TAURANO- Una lunga richiesta di atti legati al concorso concluso il 27 luglio per due ausiliari del traffico. Quella indirizzata al Comune di Taurano dal consigliere comunale di minoranza Martino Graziano. L’esponente dell’opposizione ha ricordato come sia “dovere inderogabile dei Consiglieri Comunali verificare la legittimità, la massima diffusione pubblicitaria, l’imparzialità e la trasparenza delle procedure di reclutamento del personale e di spesa dell’Ente”. Per questo motivo ha chiesto il rilascio di ” tutta la
documentazione relativa alla procedura concorsuale in oggetto, con particolare riferimento a: Delibera di Giunta di indizione del concorso e relativo bando;
Atti e fatture comprovanti l’effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicità del bando (pubblicazioni su testate, estratto GURI/InPA, affissioni, dati di pubblicazione cronologica sul portale istituzionale del Comune di Taurano), al fine di verificare il rispetto dei criteri di massima diffusione; Provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice e relativi curricula dei componenti; Tutti i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice dal primo insediamento fino al verbale di approvazione della graduatoria finale del 27/07/2026;
Criteri prestabiliti dalla Commissione per la valutazione e la correzione della seconda prova scritta; Copia dei testi di tutte le tracce predisposte per la prova scritta (sia quelle estratte che quelle non estratte); Copia integrale di tutti gli elaborati scritti svolti da tutti i candidati partecipanti alla .prova concorsuale, unitamente alle relative schede di valutazione, correzione e punteggi attribuiti dalla Commissione per ogni singolo elaborato; Registro delle presenze dei candidati alla prova orale del 27/07/2026 ed eventuale formale comunicazione di rinuncia o giustificazione pervenuta da parte del terzo candidato ammesso e non presentatosi; Graduatoria finale di merito approvata”. Graziano ha anche anticipato i tempi di contraddittorio relativi ad eventuali “pretestuosi dinieghi o differimenti motivati dal diritto alla riservatezza dei candidati (Privacy), si rammenta a codesta spettabile Amministrazione che la giurisprudenza
del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. V, Sent. n. 2089/2021 e Sez. IV, Sent. n. 4471/2018) è granitica nel sancire che:
• Il diritto di accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL ha carattere generale e portata superiore rispetto al comune diritto di accesso dei cittadini (Legge 241/90);Il consigliere comunale non è tenuto a motivare la richiesta, in quanto la finalità di .controllo sul buon andamento dell’ente è presunta dalla legge; Il diritto del consigliere prevale sul diritto alla riservatezza/privacy dei terzi (inclusi i candidati a un concorso pubblico e i loro elaborati scritti), poiché il consigliere è già sottoposto per legge al segreto d’ufficio (art. 43, comma 2, ultimo periodo, D. Lgs. 267/2000). Pertanto, l’eventuale diniego, l’omissione o il mascheramento ingiustificato dei dati richiesti configureranno una palese violazione delle prerogative del mandato consiliare, con conseguente immediata segnalazione al Prefetto di Avellino e riserva di adire le vie legali per il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 c.p.)”.
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