Stelle al Merito del Lavoro, i criteri per le proposte di candidature 2021

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Come è noto, nella ricorrenza del 1° maggio di ogni anno, si rinnovano le cerimonie per il conferimento della “Stella al Merito del Lavoro” ai soggetti insigniti, così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143.

Si tratta di una onorificenza, conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, da aziende o stabilimenti dello Stato, dei comuni e degli enti pubblici, nonché da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. La decorazione comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia, altresì, ai decorati il “brevetto” che fa fede del conferimento della decorazione. Quest’anno l’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla circolazione del virus Sars-Cov2, non ha consentito la celebrazione del consueto evento del 1° maggio, anche se sono stati regolarmente definiti gli adempimenti relativi alla selezione delle candidature per l’anno 2020. Malgrado l’incertezza determinata dal perdurare della situazione emergenziale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ravvisato l’opportunità di avviare le procedure per l’individuazione delle candidature per il 2021.

Pertanto, le proposte di conferimento delle decorazioni in parola possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati agli Ispettorati Interregionali del Lavoro e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli 1.1.L. , entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2020 , corredate dai seguenti documenti esenti da bollo: 1) autocertificazione relativa alla nascita; 2) autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana; 3) attestato di servizio o dei servizi prestati per una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro; 4) attestato relativo alla professionalità, laboriosità e condotta morale in azienda; 5) curriculum vitae; 6) autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679); 7) residenza, recapito telefonico ed e- mail ove disponibile. Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono anche essere contenuti in un documento unico rilasciato dalla Società presso cui il lavoratore presta servizio. I lavoratori italiani all’estero di cui all’art. 5 della legge 143/1992 dovranno presentare le eventuali candidature alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.

Per ogni eventuale informazione, il candidato potrà rivolgersi direttamente alle strutture competenti – Ispettorati Interregionali del Lavoro e Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di regione diversi da quelli su cui insistono gli llL..