Operazione Caudium, Paolo Pagnozzi resta in carcere: confermate le accuse

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Paolo Pagnozzi, l’erede secondo le accuse del defunto boss Gennaro e fratello di Domenico, resta in carcere. I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno infatti rigettato l’appello contro la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli proposto dai penalisti Dario Vannetiello e Alfedo Gaito, così come aveva anche chiesto (il rigetto del ricorso) il sostituto procuratore generale. La vicenda giudiziaria è quella legata all’operazione Caudium, eseguita a dicembre scorso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento coordinati dalla Dda di Napoli. Inammissibili i primi due motivi di ricorso “nuovi” proposti dalla difesa, visto che non erano stati affrontati nell’impugnazione originaria davanti al Riesame. Per I giudici della Cassazione le argomentazioni dei giudici del riesame sono “congrue ed esenti da vizi logici o giuridici”. I riferimenti alle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai sequestri e agli arresti eseguiti, alle attività di osservazione pedinamento e controllo rese possibili dalle intercettazioni, per il Tribunale hanno determinato e rilevato come siano “sussistenti gravi indizi dell’esistenza di un’associazione stabilmente operativa dal mese di settembre 2021 al mese di maggio 2022, finalizzata alla detenzione al trasporto e alla commercializzazione di cocaina e hashish”. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, lo stupefacente veniva acquistato nel litorale romano, custodito ad Aprilia – dove Erminio Pagnozzi aveva disponibilità di una abitazione – e trasportato in Campania al fine di alimentare le piazze di spaccio ivi esistenti. Nella prospettazione accusatoria, la costituzione dell’associazione fu promossa da Erminio Pagnozzi,supportato nella custodia, nel trasporto degli stupefacenti e nella tenuta della contabilità, dalla compagna, Giulia Sopranzi, e da Gjiergj Nika. Andrea Salsiccia e Vincenzo Lomasto si occupavano dell’approvvigionamento della sostanza che veniva acquistata nel territorio laziale. La commercializzazione in Campania era curata da Eugenio De Paola e Giuseppe Magliocca (classe 1970). L’associazione poteva contare, inoltre, su collaboratori stabili operanti nelle diverse “piazze di spaccio”. Per la Cassazione ” i giudicidel riesame hanno evidenziato, con argomentazioni congrue e non illogiche: l’esistenza di una precisa ripartizione dei compiti tra i partecipi; l’articolata gestione delle piazze di spaccio; il ricorso a linguaggio criptico e convenzionale (significativo di un accordo duraturo); la capacità del gruppo di continuare ad operare nonostante gli arresti e sequestri subiti fin dal mese di marzo del 2022; la tenuta di una dettagliata contabilità documentata da una conversazione intercettata il 14 gennaio 2021 tra Erminio Pagnozzi e Gjiergj Nika e dal contenuto di appunti manoscritti sequestrati nel corso di una perquisizione eseguita durante l’esecuzione della misura cautelare”.

La posizione specifica di Pagnozzi Paolo,.per come è stata ricostruita anche nell’ordinanza impugnata ha fatto emergere che Paolo Pagnozzi avrebbe avuto un ruolo di partecipe alla associazione così delineata che nel mese di novembre del 2021, Erminio Pagnozzi, per il tramite di Alessandro Cavuoto (condannato in via definitiva quale esponente del «clan Pagnozzi»), si attivò per contattare Paolo Pagnozzi (appellato col termine di “compare”); che l’identificazione dell’odierno ricorrente nella persona del “compare” è inequivoca alla luce della conversazione del 6 febbraio 2022 ore 15:56 nella quale è indicata nell’8 gennaio la data di nascita del “compare” e in sessantuno anni la sua età (Paolo Pagnozzi è nato 1’8 gennaio 1961); che il 12 novembre 2021 Erminio Pagnozzi e Cavuoto si recarono presso l’abitazione di Paolo Pagnozzi sita in San Martino Valle Caudina, e il giorno seguente i due commentarono favorevolmente l’incontro; che un nuovo incontro vi fu il 9 dicembre 2021 ed altri ne seguirono; che, in una conversazione intercettata il 12 gennaio 2022, Erminio Pagnozzi spiegò a Gjiergj Nika di aver ottenuto il consenso del clan di riferimento (il «clan Pagnozzi» appunto) per avviare un traffico di droga inserendovi il nipote Eugenio il quale, dopo la morte violenta del padre (Orazio De Paola), aveva bisogno di lavorare”. I giudici fanno anche riferimento ad una conversazione intercorsa il 21 marzo 2022 tra Erminio Pagnozzi e la compagna, Giulia Sopranzi, avvenuta proprio sotto l’abitazione di Paolo Pagnozzi e dopo che Erminio Pagnozzi gli aveva fatto visita. Dall’ordinanza risulta che Erminio Pagnozzi riferì alla compagna di aver ricevuto 10.000 euro in contanti e di essersi impegnato a restituirli in rate da 1.000 euro a settimana. La somma ricevuta (che era sufficiente a far stare Erminio Pagnozzi «in grazia di Dio») doveva essere distribuita a terzi (dunque non si trattava di una somma destinata all’acquisto di una macchina, come sostenuto dalla difesa) e alla restituzione (che doveva avvenire ogni settimana per un importo di 1000 euro) dovevano seguire nuove dazioni di denaro (non si trattava, dunque, di un debito da saldare).

Secondo la difesa lo stesso versamento di 10.000 euro La tesi difensiva, infatti, non è stata trascurata, bensì valutata non credibile. Il Tribunale ha sottolineato a tal fine: che Erminio Pagnozzi non aveva ragione di mentire alla Sopranzi (coinvolta a pieno titolo nell’attività di spaccio); che il contenuto delle conversazioni relative alla consegna della somma e alla successiva restituzione della stessa è incompatibile con l’acquisto di un bene; che la raccomandazione ricevuta (e riferita alla
Sopranzi) di mantenere il silenzio non avrebbe avuto ragione d’essere con
riferimento all’acquisto di una macchina”.

La difesa contesta che Paolo Pagnozzi abbia potuto assicurare all’organizzazione la copertura del «clan Pagnozzi» e sottolinea che il ricorrente non è stato neppure indagato in un procedimento per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. recentemente aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel quale sono state applicate misure
cautelari a carico di esponenti di questo clan. Per i giudici: “Si tratta però di un diverso procedimento, ancora nella fase delle indagini preliminari, e di una ordinanza cautelare nella quale la posizione di Paolo Pagnozzi non è specificamente trattata. A ciò deve aggiungersi che, secondo il Tribunale distrettuale quella ordinanza «conferma la perdurante operatività del clan Pagnozzi» e restituisce una immagine del ricorrente sovrapponibile a quella emersa nel presente procedimento indicandolo quale «punto di riferimento per le logiche criminali del territorio».Infine si legge che; L’ordinanza impugnata ha dato ragione della sussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità sottolineando: “l’importanza del contributo fornito dall’indagato all’associazione per cui si procede-scrivono i giudici- l’entità del traffico di stupefacenti dalla stessa concretamente realizzato; i gravi precedenti (due condanne per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. e condanne per estorsione continuata in concorso); la pregressa sottoposizione dell’indagato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; i numerosi carichi pendenti”.