Omicidio Bembo, rigettata la richiesta di revoca della misura e domiciliari

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La Corte di Assise di Avellino ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare formulata nell’interesse di lannuzzi Niko e Sciarrillo Lucamaria dai difensori dei due imputati per l’omicidio di Roberto Bembo, gli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella. Alla luce del parere contrario del pm Vincenzo Toscano e della memoria difensiva presentata dal legale che assiste i familiari della vittima, l’avvocato Gerardo Santamaria, nell’ordinanza depositata oggi dal presidente Gian Piero Scarlato e Pierpaolo Calabrese.

I difensori hanno in prima battuta richiesto la revoca delle misure in corso di esecuzione adducendo il venir meno dell’originario, unico, titolo cautelare. Per la difesa, dunque lannuzzi Niko e Sciarrillo Lucamaria sono stati attinti dalla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio.

Come è noto la misura a luglio e’ stata attenuata dal Gip con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, salvo poi essere ripristinata – su appello del P.M. – dal Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 3.11.2023, divenuta esecutiva ex art. 310 comma 3 c.p.p. ni data 6.2.2014, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto nell’interesse dei due imputati. Sebbene i giudici abbiano ritenuto corretta la valutazione sulla mancanza del titolo custodiale di omicidio, come avevano rilevato i difensori, la richiesta e’ stata rigettata perché: “proprio perché nessun nuovo provvedimento cautelare è intervenuto, resta di fatto l’unico altro provvedimento – quello originario reso in data 5 gennaio 2023 in relazione all’accusa di tentato omicidio – della cui efficacia non si è mai dubitato nei successivi gradi di giudizio.

L’unica conseguenza del mancato adeguamento della contestazione cautelare al più grave delitto di omicidio consumato per cui è stata esercitata l’azione penale è quella per cui, ai fini del computo dei termini massimi di custodia, si dovrà aver riguardo al (meno grave) reato contestato nel provvedimento restrittivo.

Quanto alla subordinata richiesta di sostituzione della misura, non può non rilevare questa Corte come alcun elemento di novità, diverso dal mero decorso del tempo, oltre che proprio dal sopraggiunto decesso della vittima, risulti a tutt’oggi intervenuto, a giustificare la rivalutazione delle esigenze cautelari, già a base della misura originariamente disposta e quindi nuovamente ritenute dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27.10.23, quale confermata dalla Corte di Cassazione il successivo 6.2.24, di accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, ni data 28.7.23, aveva invece sostituito al custodia cautelare ni carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari”.

La difesa ha già annunciato ricorso in Appello contro la decisione della Corte di Assise.