I giudici della I Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno depositato i motivi per cui lo scorso sei febbraio hanno rigettato il ricorso del penalista Gaetano Aufiero contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli, che il 27 ottobre 2023, aveva accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Avellino (con motivi aggiunti della difesa di parte civile rappresentata dal penalista Gerardo Santamaria) contro l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino il 28 luglio 2023 con cui era stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per Niko Iannuzzi e Lucamaria Sciarrillo. Per cui entrambi dopo alcuni mesi di arresti domiciliari erano tornati in carcere nell’ambito del procedimento a loro carico per il reato di tentato omicidio, poi divenuto omicidio aggravato in danno di Roberto Bembo, colpito con numerosi fendenti di coltello alla schiena e al collo, per il porto ingiustificato in luogo pubblico del coltello e di un tirapugni per i fatti avvenuti all’alba di Capodanno 2023, con decesso della vittima in data 11 gennaio 2023. La difesa, rappresentata dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella, rispetto alla decisione del Riesame di Napoli aveva presentato ricordo su tre punti. Il primo legato al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero. Il secondo legato alla mancanza di motivazione alla base dell’ordinanza impugnata, in tema di valutazione dell’idoneità cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I giudici della Suprema Corte hanno superato il primo motivo di appello della difesa e sul profilo legato al secondo hanno rilevato che il Tribunale del Riesame : “ha dato atto di aver proceduto all’esame delle immagini suindicate e, pur non mancando di segnalarne la scarsa nitidezza, ha concluso che la loro disamina non consentiva di ritenere superato il punto nodale emerso dalle dichiarazioni acquisite, secondo cui era stato Niko Iannuzzi a innescare la lite minacciando L.P di accoltellarlo se non avesse spostato la macchina, condotta che aveva determinato lo sguardo di Bembo rivolto a Iannuzzi e agli altri occupanti dell’auto Volkswagen Golf, con il suo susseguente avvicinamento, l’uscita dal veicolo di Iannuzzi e dei fratelli Sciarrillo e la successiva colluttazione culminata con l’inflizione a Bembo dei fendenti al torace, al dorso e alla gola”. E hanno aggiunto anche che: “In questo quadro, secondo i giudici dell’appello cautelare, il fatto che Bembo non avesse subìto passivamente l’aggressione era già stato rilevato e valutato nella fase di emissione dell’ordinanza genetica, avendo i due indagati riportato, a loro volta, lesioni: restava il fatto che la vittima era disarmata e si era difesa colpendo a mani nude, mentre i tre antagonisti, essendo in auto, avrebbero potuto allontanarsi evitando lo scontro”.
La domanda era dunque: se il tempo trascorso dal fatto potesse integrare da solo, anche in rapporto al lasso in concreto apprezzabile, un decisivo fattore di attenuazione delle già accertate esigenze di cautela, in relazione al fatto, risultato più grave per il decesso della vittima avvenuto dopo l’emissione dell’ordinanza applicativa della misura. La risposta dei giudici del Riesame prima e della Suprema Corte successivamente, e’ chiara: persistenza del pericolo che Iannuzzi e Sciarrillo cadano nella reiterazione di reati della stessa specie, argomentando in tal senso dopo aver considerato il, complessivamente circoscritto, tempo nelle more trascorso e le specifiche modalità del gravissimo fatto di cui gli indagati sono stati accusati di essersi resi protagonisti – mediante una condotta estremamente violenta, consistita nell’aver colpito la vittima con arma bianca sferrandole più fendenti e al dorso, al torace e, infine alla gola – e alla negativa personalità degli stessi, già specificata nell’ordinanza genetica”. Il profilo della pericolosità viene ancora evidenziato quando i magistrati rilevano che: le notazioni svolte dal Tribunale hanno spiegato in modo sufficiente la ragione per la quale la misura custodiale domestica – comunque strutturata, dunque anche se supportata dall’impiego degli strumenti di controllo elettronico, adottata in via sostitutiva dal Giudice per le indagini preliminari – i non potesse avere attuale corso per le posizioni di Niko Iannuzzi e di Lucamaria Sciarrillo, attesa la formulata valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata in via genetica in relazione alla loro persistente pericolosità”. La settimana prossima ci sarà anche una nuova udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Avellino presieduta dal giudice Gian Piero Scarlato.
Aerre