MERCOGLIANO- Niente arresti domiciliari per Carmine Valente, alias “Caramella” condannato in via definitiva per partecipazione al “Nuovo Clan Partenio”. Per i giudici della Cassazione, anche una misura attenuata non gli impedirebbe di “riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile da connotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico”. Anche il Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, aveva concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile
IL RICORSO
La difesa di Valente aveva impugnato l’ ordinanza del dicembre 2025, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello che era stato proposto da Valente contro l’ordinanza del 30 ottobre precedente della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Valente di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata a Valente con l’ordinanza firmata il 17 settembre 2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per essere l gravemente jndiziato dei reati di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” e per estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primocomma, n. 1, 416-bis.1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3,cod. pen.) in concorso di cui al capo .Con l’ordinanza del 30/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva: a) dichiarato laperdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo di imputazione per decorso dei relativi termini di durata massima. Aveva invece rigettato la richiesta del Valente di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo l,con riguardo al quale i termini di durata massima della custodia cautelare non erano, invece,decorsi. Per i giudici: “poiché il Valente era risultato essere coluiche “sovrintendeva” proprio alle attività estorsive che venivano compiute dalla suddetta associazione criminale, ne discendeva logicamente che l’estorsione pluriaggravata per la quale egli si trovava ristretto in carcere non costituiva «un episodio isolato, ma […] il segno della sua intraneità». Per i magistrati infatti: “la pervicacia criminale del Valente – il quale era già stato un esponentedel clan “Cava” di Quindici e aveva precedenti anche per un’altra estorsione commessa nel2007 – nonostante i subìti periodi di carcerazione, ne confermassero la professionalità criminale e la pericolosità.Tale motivazione appare del tutto conforme ai princìpi precedentemente affermati erisulta del tutto logica, sicché essa resiste a censure in questa sede, in particolare, a quelleche sono state avanzate dal ricorrente, le quali, lungi dall’evidenziare delle effettive violazionidi legge o delle effettive contraddizioni o illogicità motivazionali, appaiono piuttosto dirette aottenere una rivalutazione nel merito sia della pericolosità sociale sia della scelta dellamisura idonea a fronteggiarla, il che non è possibile fare in questa sede di legittimita’”
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