Il Riesame su Festa: concreto rischio di inquinamento probatorio

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Il rischio di inquinamento probatorio e’ uno dei motivi per cui i magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli, i giudici dell’Ottava Sezione Collegio F hanno rigettato lo scorso 14 maggio il ricorso contro la misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio nei confronti del l’ex sindaco Gianluca Festa. Anche se allo stato non sono note le motivazioni relative al rigetto dell’impugnazione da parte del Tribunale della Liberta’ presieduto dal giudice Maria Vittoria Foschini (che e’ stata anche estensore delle stesse motivazioni), la valutazione sul rischio concreto che Gianluca Festa, come tra l’altro era stato ribadito anche in sede di discussione davanti ai magistrati del Riesame dal pm che coordina le indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano, appare nelle due ordinanze depositate nei confronti dei coindagati, l’architetto Filome na Smiraglia, difesa dal penalista Marco Campora, che come e’ noto e’ passata dagli arresti domiciliari all’interdizione per un anno dai pubblici uffici e per l’architetto Fabio Guerriero, difeso dai penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano, per cui la misura invece e’ stata completamente annullata. Nell’ordinanza relativa alla Smiraglia, depositata lo scorso 10 maggio, si legge infatti: “Non è invece concreto nei confronti della ricorrente il rischio di inquinamento probatorio ravvisabile a carico del coindagato Festa”. Per cui i giudici avevano valutato sussistente il rischio per cui è intervenuta la misura cautelare, di un inquinamento probatorio da parte dell’ex sindaco di Avellino. Del resto, sempre in riferimento a Festa, gli stessi magistrati avevano sottolineato come le investigazioni (quelle dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e dell’aliquota di Pg delle Fiamme Gialle presso la Procura) avessero subito un’accelerazione “quando uno dei protagonisti, il sindaco Gianluca Festa, poneva in essere attivita’ di depistaggio e di dispersione dei mezzi di prova”. I giudici del Tribunale della Libertà, in una delle due ordinanze depositate, avevano anche fatto riferimento ad una sentenza della Suprema Corte, in particolare alla 29477 del 2017 emessa dalla Sesta Sezione Penale, in cui si riferiva che: “il pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova, richiesto dall’articolo 274 lettera a) cod.proc.pen per l’applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’ “id quod plerumque accidit” ( ciò che accade più spesso, ciò che accade di solito) che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti”. Valutazioni che verosimilmente il Tribunale del Riesame, benché non siano note quelle specifiche riservate alla posizione dell’ex primo cittadino, saranno state riversate anche per quanto riguarda lo stesso Festa. Nelle prossime ore potrebbero essere note quelle che lo riguardano.

Aerre