Dolce Vita, dopo la perdita di efficacia scatta il sequestro ter per l’ex sindaco Festa

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AVELLINO – Notificato dalla Guardia di Finanza Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino (che indaga insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo), un nuovo decreto di sequestro preventivo di urgenza firmato dai pm Vincenzo Russo e Fabio Massimo Del Mauro nei confronti dell’ ex sindaco di Avellino Gianluca Festa relativamente alla somma di 40.000 € ritenuta profitto di tre presunte condotte di corruzione nell’esercizio delle funzioni (la misura cautelare firmata a luglio) precedentemente dissequestrata dal Tribunale Del Riesame per le misure Reali di Avellino.

IL DISSEQUESTRO

Venerdì scorso il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino aveva dichiarato inefficace il decreto di sequestro firmato dalla Procura e convalidato dal Gip nei confronti dell’ex sindaco, accogliendo la tesi della sua difesa, rappresentata dai penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari. La motivazione era legata ad un ritardo nella fissazione dell’udienza di discussione del Riesame, visto che non dovevano essere conteggiati i termini di sospensione feriali (uno dei reati per cui esiste la deroga e’ il 416 cp come dimostrato da una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mentre evidentemente si riteneva che fosse riferibile solo al 416 bis, ovvero i reati di criminalità organizzata). Una perdita di efficacia a livello formale, sebbene dalla valutazione positiva della circostanza che il procedimento nei confronti dell’ex sindaco Festa andasse conteggiato il periodo feriale a causa della contestazione per associazione, secondo la difesa avrebbe degli effetti anche sui termini delle indagini. Ora e’ intervenuto questo nuovo sequestro da parte della Procura della Repubblica di Avellino.

IL DECRETO TER

Il nuovo provvedimento viene disposto in quanto non sarebbe stata ritenuta corretta la tesi prospettata dalla difesa di Festa e accolta dal Tribunale del Riesame, poiché la fattispecie prevista e punita all’articolo 416 CP (l’associazione a delinquere) sarebbe stata iscritta nel mese di ottobre 2023 e dunque i termini di indagine non risultano ad oggi ancora scaduti.Le altre fattispecie di reato per le quali si considera invece il termine scaduto si riferiscono a fatti diversi da quelli oggetto delle contestazioni di cui all’ordinanza di sequestro preventivo colpita da inefficacia. Una vaeaxata questio, visto che la decisione del Riesame riguarda i termini di sospensione feriale da non conteggiare e la difesa di Festa ha argomentato su questa base per i reati di turbativa e corruzione. Bisognera’ comprendere bene quali saranno le prossime valutazioni. Intanto sulle esigenze cautelari reali e le ragioni d’ urgenza del sequestro oltre a richiamare le condivise argomentazioni fondanti l’ originaria richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo , ritiengono ricorrente nel caso in esame l’ evidente esigenza di anticipazione dell’ effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio in ordine al profilo dei reati contestati all’ indagato Festa Gianluca. Viene considerata la circostanza che si tratta di denaro presente sui conti correnti che per le caratteristiche proprie dello stesso, potrebbe non essere più presente al momento del passaggio in giudicato dell’eventuale condanna e anche per la diversa capacità reddituale che può esprimere l’indagato. Ora il decreto sarà al vaglio del Gip per la convalida.