Dirigenza scolastica a Chiusano, il Consiglio di Stato decide il 17: no alla sospensiva chiesta dalla Regione

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I magistrati della Settima Sezione Consiglio di Stato decideranno il prossimo
17 settembre nell’ udienza già fissata sul merito del ricorso promosso dalla Regione Campania contro la sentenza del Tar che accogliendo il ricorso del Comune di Chiusano (all’epoca dei fatti guidato dall’ ex sindaco Carmine De Angelis) aveva disposto l’annullamento delle delibere regionali numm. 816/2023 e 11/2024 per difetto di istruttoria e di motivazione come hanno ricordato gli stessi magistrati del Consiglio di Stato “(imponendo una conseguente e motivata rideterminazione sul relativo thema decidendum), senza tuttavia imporre soluzioni organizzative predefinite a priori”.

La Regione Campania ha impugnato la sentenza emessa a luglio dal Tar della Campania, ritenendola “foriera di effetti straordinariamente pregiudizievoli per l’interesse generale alla corretta organizzazione della rete scolastica regionale e della connessa offerta formativa”. Per questo aveva anche proposto una richiesta di sospensione cautelare del provvedimento. Con un decreto firmato a fine agosto il presidente della Settima Sezione del Consiglio di Stato ha bocciato la richiesta della Regione Campania. Ecco i motivi per cui non è stata concessa la sospensione:

“Ne consegue che l’attività conformativa demandata agli Uffici regionali non appare allo stato determinare effetti irrimediabilmente pregiudizievoli per la stessa Regione ovvero per l’interesse generale alla più corretta organizzazione della rete scolastica e della connessa offerta formativa- si legge nel decreto cautelare- Considerato che, pur condividendosi l’interesse – evidenziato dalla Regione appellante – ad attuare speditamente la riforma scolastica e a mantenere nelle more un adeguato assetto organizzativo, non appare tuttavia adeguatamente dimostrata l’affermazione (posta a supporto della richiesta sospensione interinale della sentenza di primo grado) secondo cui, in caso di mancata sospensione, “questo Ente non potrà garantire il regolare inizio del nuovo anno scolastico sul territorio interessato”; Considerato che, nei limiti della presente delibazione – caratterizzata dai necessari caratteri della sommarietà edell’interinalità – non emerge con evidenza per quale ragione una decisione con effetti limitati al riconoscimento a un certo polo scolastico dell’autonomia e della sede della dirigenza scolastica (ma senza la soppressione di plessi e senza effetti concreti sull’offerta formativa per la collettività) possa determinare effetti irrimediabilmente pregiudizievoli per l’interesse generale, sì da imporre la necessaria sospensione interinale della sentenza in epigrafe;Considerato che ogni altra questione in rito in merito deve essere demandata alla necessaria delibazione in sede collegiale”