VALLO LAURO- La Regione Campania ha integrato l’elenco dei comuni della provincia di Avellino e Salerno che potranno applicare un’ordinanza di deroga per gli abbruciamenti nel settore castanicolo includendo anche i comuni del Vallo di Lauro e Calabritto. La notizia viene salutata con soddisfazione dai circoli Pd del Vallo di Lauro, dopo che in una nota inviata al presidente della Regione Vincenzo De Luca e all’assessore Nicola Caputo avevano sollecitato che venisse integrato il primo decreto. Si legge nel provvedimento che in data “24/09/2024 la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha evidenziato, a fronte delle doglianze dei sindaci, il mancato inserimento nell’elenco dei comuni castanicoli di 4 comuni della provincia di Avellino, Moschiano, Quindici, Taurano e Calabritto, e tre comuni della provincia di Salerno, Tramonti, Scala e Ravello.
Per cui la Direzione del Settore ha deciso “di dovere integrare l’elenco dei comuni castanicoli con ulteriori n. 7 comuni e precisamente Moschiano, Quindici, Taurano e Calabritto per la provincia di Avellino e Tramonti, Scala e Ravello per la provincia di Salerno”. Per il segretario del circolo Pd di Lauro Francesco Iovino, tra gli ispiratori della nota inviata a Palazzo Santa Lucia: “Questo veloce riscontro alle esigenze rappresentate dal territorio, aggiunto alle recenti decisioni per i Fondi Fse che riguarderanno anche il Vallo di Lauro, dimostra l’attenzione massima della Regione Campania e della giunta De Luca al Vallo di Lauro”. Nel decreto si fa riferimento alle “diverse note dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dai principali castanicoltori campani che evidenziano come l’estensione del periodo di pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 ottobre 2024 non consente nei castagneti da frutto le operazioni di abbruciamento dei residui derivanti dalle operazioni di pulitura dei terreni. La pulizia del sottobosco è normalmente praticata nel mese di settembre per calendarizzare la raccolta delle castagne nel mese di ottobre.
Il castagno da frutto riveste un ruolo strategico in molte realtà agricole campane, soprattutto delle aree interne, e la Campania con circa 261.000 quintali di prodotto/anno rappresenta da sola oltre il 50% della produzione nazionale ed è orientata soprattutto a produzioni di pregio che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio europeo di Indicazione Geografica Protetta (in allegato l’elenco dei marchi con i relativi comuni). Il comparto, dopo anni di gravi crisi fitosanitarie, è in netta ripresa e il non potere preparare il letto di caduta per le castagne in tempo utile costituisce grave impedimento dell’attività imprenditoriale. Facendo seguito all’incontro tenutosi sulla problematica evidenziata, si chiede di poter consentire ai castanicoltori campani, la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta concentramento e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto, prevista anche dall’articolo 75 comma 8 del regolamento forestale regionale n. 3/2017”.
Ma ci saranno dei paletti precisi a questa facoltà. Quelli indicati anche nella normativa. A partire dal fatto che la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi; la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli; la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall’alba alle 9 del mattino; è vietato procedere all’abbruciamento in presenza di vento. la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento; è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi; dell’attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio; il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell’articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave.
I COMUNI GIA’ INCLUSI
I comuni irpini inclusi per la Castagna di Montella Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano. Marrone di Serino Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico. Castagna del Partenio Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant’Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella provincia di Avellino; Arpaia, Arpaise, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli.