Corsi fantasma Alto Calore: il Riesame revoca l’interdittiva per Trasi

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AVELLINO- Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la revoca della misura interdittiva applicata nei confronti di Pantaleone Trasi, accogliendo l’appello presentato contro l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Avellino dal penalista Marino Capone.

Il 23 febbraio il Gip aveva rigettato l’istanza difensiva volta a ottenere la revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, applicata nei confronti di Trasi il 13 febbraio precedente.

Si tratta della misura applicata nei confronti di Michelangelo Ciarcia  e Pantaleone Trasi di interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio in relazione ai reati contestati a vario titolo nella vicenda dei “corsi fantasma” all’Alto Calore, commessi secondo le accuse negli anni 2019, 2020 e 2021, il primo nella qualità di Presidente e amministratore unico della Società Alto Calore s.p.a (carica da chi come è ben noto si è dimesso) e Trasi come segretario addetto allo staff della Presidenza.

Tutti reati legati alla presunta organizzazione di falsi corsi di formazione professionale 4.0 ex 1. n°205/2017, mai erogati nei confronti dei dipendenti dell’ente ma regolarmente pagati, generativi di crediti d’imposta da portare indebitamente ni compensazione nella dichiarazione fiscale della società.

Il Gip aveva ritenuto “persistente l’attualità dele esigenze cautelari nei confronti di Trasi” secondo la difesa e come rilevato anche dai magistrati del Riesame: ” senza tenere conto ni motivazione delle dichiarazioni di estraneità ale vicende criminose contestate rese dall’indagato – il quale ha affermato di essersi limitato quale addetto con altri alla Segreteria della Presidenza, peraltro distaccato presso al sede di Pianodardine, a predisporre su incarico del Presidente el bozze delle determine relative all’organizzazione di alcuni corsi, a partire da quello del settembre 2019 e fino al 2021, e svolgere al fase propedeutica di invio delle e-mail con le credenziali ai dipendenti, senza sapere niente della loro tenuta, e poi la fase finale della rendicontazione, e di non aver mai fatto parte del distinto servizio contabilità dell’Area contabile e fiscale che si occupava della redazione del bilancio e della presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché dei pagamenti dele fatture-, e altresì omettendo di valutare il mutamento del complessivo quadro valutativo (decorso di un lasso temporale di circa tre anni dai fatti contestati e soprattutto sottoposizione a controllo della società Alto Calore a seguito di approvazione della domanda di concordato preventivo, ex artt. 160 e seg. R.D. n°267/1942, quale impresa in dissesto finanziario)”.

Per i magistrati “il giudice della cautela nell’ordinanza impugnata ha richiamato al precedente ordinanza genetica, ni cui tuttavia -aldilà di affermazioni apodittiche e disancorate dal richiamo e dalla valutazione delle risultanze investigative- risulta del tutto assente al motivazione circa il ruolo concreto svolto da Trasi Pantalone detto Italo nell’ambito del complesso apparato burocratico e amministrativo dell’ente dove lo stesso e molti altri dipendenti prestavano servizio, del rapporto che si sostiene privilegiato con il coindagato Ciarcia e del contributo, materiale o morale, che l’indagato avrebbe offerto nella commissione dei reati contestati, tutti di natura propria, il cui autore materiale è identificabile nel Presidente e amministratore unico della società, Ciarcia Massimiliano”. Quella che viene ritenuta una ” lacuna motivazionale” che “si riverbera anche sul tema delle esigenze cautelari, minando el basi su cui si fonda al prognosi di reiterazione criminosa riferibile ala specifica posizioneprocessuale del Trasi”.

Oltre al fatto che: ” indubbia rilevanza sul tema della concretezza e attualità delle esigenze cautelari ha anche al circostanza che al società Alto Calore, di cui l’indagato è dipendente, è stata sottoposta a concordato preventivo fallimentare (circostanza che aveva peraltro determinato li Gip nel precedente provvedimento dell’8.1.2024 a rigettare la domanda cautelare), in quanto a prescindere dalla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione è difficile ipotizzare che possano essere reiterati reati della tipologia di quelli in contestazione in una società comunque sottoposta alla vigilanza di un commissario giudiziale”. Scrivono infine i magistrati del Riesame : “che l’appello in esame sia meritevole di accoglimento ni quanto il complesso degli elementi evidenziati dalla difesa induce a considerare che le esigenze di cautela sociale siano progressivamente scemate con li decorso del tempo dalla commissione dei fatti (e dall’esecuzione della misura), e possano quindi considerarsi del tuto venute meno”.