Camorra, la Cassazione annulla sequestri a Nappi: carenza nella motivazione del Riesame

0
2061

SAN PAOLO BELSITO- Una carenza motivazionale su cui dovrà esprimersi una nuova Sezione del Tribunale del Riesame.

Questo il motivo per cui i magistrati della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del penalista Raffaele Bizzarro, hanno annullato con rinvio al Tribunale della Libertà i sequestri dell’impresa e di alcuni terreni di Paolo Nappi, ritenuto il braccio destro del presunto capoclan Agostino Sangermano.

Come è noto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo di immobili, impresa individuale, rapporti finanziari e assicurativi nei confronti di Paolo Nappi, indagato per partecipazione al clan di stampo camorristico Sangermano, usura e detenzione illegale di armi comune da sparo e finito in manette nel blitz della Dia di Napoli e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna del 4 novembre scorso.

Già in sede di Riesame “reale” il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione quanto ai fabbricati siti in territorio del Comune di Cimitile, aveva annullato il sequestro con riguardo a rapporti finanziari ed assicurativi, ed aveva confermato il sequestro di terreni e dell’impresa individuale dell’indagato.

Per quanto riguarda i terreni, i giudici del Tribunale della Libertà avevano confermato la misura del Gip, visto che come emerso dalle indagini coordinate dalla Dda di Napoli (i pm antimafia Antonio D’Alessio e Simona Rossi), il sodalizio, infatti, aveva attuato la strategia di utilizzare i proventi illeciti nell’acquisto di terreni boschivi da destinare alla coltivazione di nocciole, che consente l’accesso a finanziamenti e garantisce alta redditività.

Proprio come prospettato dai difensori: “l’imputazione formulata ai fini cautelari non menzione l’attività di coltivazione di terreni come espressione della strategia operativa del sodalizio, né come ambito di esplicazione della condotta associativa del Nappi, cui viene attribuito un ruolo operativo “(…)nel procacciamento e nell’utilizzo di armi ed esplosivi, nonché nelle attività estorsive e nel prestito usuraio (…)”. L’ordinanza impugnata, dunque, risulta priva di motivazione in ordine alla pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto alla fattispecie di reato ascritta”. Ora si attende una nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame.