Teora, permessi retribuiti e rimborsati dal Comune: ex sindaco condannato a risarcire

0
3474

TEORA – L’ex sindaco Stefano Farina condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di Teora, della somma di 65.726,85 euro, nonché in favore del Consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia, per la somma di 11.137,18 euro. Questa la decisione della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, che ha accolto la richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’ex primo cittadino, raggiunto nei mesi scorsi da un decreto di citazione, dopo le indagini attivate da un esposto del Comune di Teora. Tutte le indagini della Procura della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi era nata proprio dall’ esposto relativo ad una indebita percezione di plurimi rimborsi a vantaggio dell’ex Sindaco Stefano Farina nel periodo 2011-2021, in cui lo stesso aveva ricoperto le cariche di Sindaco del Comune di Teora, Consigliere della Provincia di Avellino e Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio “Alta Irpinia”, oltre a rivestire qualifica di dipendente delle Poste Italiane s.p.a. Secondo l’accusa, Farina giustificando le assenze dal posto di lavoro con impegni istituzionali relativi all’esercizio degli incarichi che ricopriva, ovvero la carica di Sindaco del Comune di Teora dal 16.5.2011 al 4.10.2021, l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Sociali “Alta Irpinia” da settembre 2016 a marzo 2022, nonché è stato membro del Consiglio della Provincia di Avellino dal 29.06.2009 al 12.02.2013 cariche, laddove nella quasi totalità dei casi le assenze maturate non erano coincise con effettive attività svolte in ragione degli incarichi rivestiti, tenuto conto anche della vicinanza -pochi metri- della sede del Comune al luogo di lavoro, della breve durata delle riunioni, talvolta mai tenute, e della richiesta di rimborsi anche per le giornate di sabato o durante il lock down per Covid, ossia quando gli uffici comunali erano chiusi.

Per la Procura Regionale della Corte dei Conti: “Farina aveva chiesto i rimborsi per impegni non documentati presso i diversi Enti locali, in particolare “riempiendo” tutte le giornate lavorative che non corrispondevano a specifici impegni presso la Provincia, con attività connesse col mandato di Sindaco e con riunioni di Giunta comunale, anch’esse non documentate nella durata, oppure, dal 2016, con impegni relativi alla funzione di Presidente del CdA del Consorzio Alta Irpinia”. L’ex sindaco Farina, si era costituito in giudizio, rappresentato dall’avvocato Vittorio Manganelli, e come si legge nella sentenza: “rappresentava che i rimborsi al Consorzio Alta Irpinia erano stati richiesti dall’Ente Poste e concessi dal Consorzio medesimo all’esito di un’istruttoria interna, alla quale esso comparente era del tutto estraneo, essendo stato suo onere solo la produzione, al datore di lavoro, delle attestazioni ricevute dall’Ente; evidenziava quindi l’autonomia tra la fase della richiesta di permesso -intercorrente tra prestatore e datore di lavoro- e la fase del rimborso dall’Ente alle Poste s.p.a., cui era estraneo il prestatore di lavoro; concludeva per il rigetto della domanda”. Per i giudici contabili della Sezione presieduta dal presidente Novelli: :Dall’esame della documentazione agli atti, e per le ragioni che saranno esplicate in sede di esame del merito, deve ritenersi che il Farina abbia effettivamente posto in essere un disegno doloso, onde realizzare per sé l’utilità della mancata prestazione lavorativa in favore dell’Ente Poste con correlativa percezione di una piena retribuzione indebita, così provocando un danno agli Enti che hanno erogato il rimborso”. E hanno concluso: “Tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria espletata ed alla stregua della copiosa documentazione riversata in atti, appaiono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa, quale dedotta in giudizio dalla Procura attrice. Invero, la condotta tenuta dal Farina nella vicenda in esame, relativamente al periodo 2011-2022, si pone in netto contrasto con la normativa di cui agli artt. 79 e 80 del TUEL, in tema di permessi retribuiti per lo svolgimento di attività istituzionali, e si appalesa pertanto antigiuridica. Dagli atti di causa è invero emerso che l’odierno convenuto ha usufruito di permessi retribuiti per l’esercizio di funzioni istituzionali di Sindaco, ex art. 79, comma III, TUEL, per un totale di 2.921,60 ore, mentre per gli impegni presso il Consorzio Alta Irpinia le ore non lavorate, ma tuttavia retribuite, sono state 441,60”. Ovviamente l’ex sindaco potrà proporre ricorso alla Sezione Centrale di Appello contro questa decisione della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.