Società solo sulla carta, ma soldi veri da Regione e Agea: dovranno risarcire 40mila euro

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TEORA- La societa’ esisteva solo sulla “carta”, per ottenere i soldi, quelli erano veri ed erano stati erogati per un servzio mai scattato. I due operai sarebbero stati addirittura utilizzati per finalita’ private di colui che era di fatto la vera guida della societa’ , una Srl con sede a Teora, mai operativa. Arriva la condanna al risarcimento a carico di due convenuti insieme ad una Srl davanti ai giudici della Corte dei Conti, difesi dagli avvocati Vittorio Manganelli e Gaetano Del Chierico, in favore dell’AGEA e della Regione Campania, della somma attualizzata di 45.211,53 euro ; ciò, a titolo di risarcimento del danno erariale, che si assumeva cagionato alle Amministrazioni eroganti dall’indebita percezione di contributi pubblici di scopo, nell’ambito del progetto “GAL: I Sentieri del buon vivere”, per l’ammontare complessivo di euro 40.000,00, quello relativo a Teora, per cui un amministratore pubblico S.F, ritenuto il gestore di fatto della Srl e l’amministratrice sulla carta della società dovranno risarcire la somma. Si tratta di un’indagine condotta dai militari della Tenenza delle Fiamme Gialle di Sant’ Angelo dei Lombardi, coordinata dal Vice Procuratore Generale Gianluca Braghò e dal Sostituto Procuratore Generale Flavia Del Grosso.
Per la Procura Regionale la società Il costituita il 24 giugno 2019 , il successivo 28 giugno per il tramite del proprio amministratore, M. D’. A – aveva presentato domanda al fine di ottenere un finanziamento pubblico, consistente in fondi europei, cofinanziati dalla Regione Campania, nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 MISURA 19 -Sviluppo locale di tipo partecipativo. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle la domanda era stata inoltrata tramite il GAL (Gruppo di Azione Locale), che aveva disposto la concessione del contributo, poi erogato alla Società in due tranches, di euro 24.000,00, accreditata in data 3.1.2022, e di euro 16.000,00, accreditata il 3.1.2024.
Stando a quanto emerso e sostenuto anche in aula dalla Procura, sulla base delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza era stato “rivelato uno stato di totale inattività -ab origine- della Società, che non soltanto non era mai stata operativa -né aveva mai avuto i mezzi onde svolgere l’attività dichiarata- ma era stata palesemente costituita quale società “di comodo”, ossia strumento volto all’indebita percezione, tramite l’opera svolta in tal senso da F. S e da D’A M di contributi pubblici di scopo”. Come ricostruito sulla base di sommarie informazioni e sopralluoghi da parte delle Fiamme Gialle “gli uffici erano sempre stati chiusi, i dipendenti non avevano mai svolto alcuna attività sociale ed avevano restituito parte degli stipendi, loro erogati dal S.F con l’impiego dei contributi, al F… medesimo; gli stessi avevano espletato attività lavorativa esclusivamente presso l’abitazione di quest’ultimo e nel suo personale interesse; non vi era, presso la sede sociale, linea telefonica e connessione internet –strumenti indefettibili per l’attività in oggetto-; l’automezzo acquistato per la società era sempre stato nell’esclusiva disponibilità del F…”. Ai sopralluoghi degli appartenenti alla Tenenza della GdF di S. Angelo dei Lombardi era arrivato riscontro con le dichiarazioni rese dall’amministratore dell’Ente, D.A.M, nonché dai dipendenti , dichiarazioni a termini delle quali l’Ente non avrebbe mai svolto alcuna attività: di tanto in tanto i dipendenti si recavano in sede, ma solo per aprire le serrande, onde “far vedere” che gli uffici erano aperti, mentre “in effetti la società non operava”; gli stessi avevano in realtà prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso l’abitazione del F…… all’epoca dei fatti sindaco del Comune di …, e nel suo personale interesse. L’attività era stata retribuita con stipendi mensili, erogati dalla Società mediante l’impiego dei contributi pubblici, ed una parte delle retribuzioni era stata restituita in contanti dai dipendenti -percettori al F…..”. I magistrati contabili hanno rilevato come: ”
Invero, la condotta degli odierni convenuti -condotta che palesemente integra un’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione- ha cagionato l’indebita erogazione di pubbliche provvidenze; ciò, sulla scorta di dichiarazioni false, quanto a scopi e idoneità della società beneficiaria a raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al versamento delle
provvidenze pubbliche e, pertanto, essa sostanzia un’ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale, pregiudizio che stimasi di importo pari al contributo complessivamente erogato
(euro 40.000,00, attualizzati al dicembre 2024 in euro 45.211,53). I convenuti devono pertanto essere condannati a risarcire in via solidale tra loro il danno così complessivamente determinato, stante la chiara ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo”.