Multe Covid, la Lega: sospendere tutte le ingiunzioni. La Regione:no, solo ai “no vax”

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La sede della Regione

CAMPANIA- Multe Covid, la Regione Campania ha chiarito alla consigliere regionale della Lega Antonella Piccerillo, che aveva proposto un’interrogazione consiliare sul tema (“Chiarimenti urgenti sulle ingiunzioni di pagamento per violazione della normativa in materia di emergenza COVID ordinate ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81”) che sulla base di quanto deciso dal Governo nel Milleproroghe diventato legge nel febbraio scorso, non esiste un “condono” generale di tutte le sanzioni comminate per le violazioni alle ordinanze durante l’emergenza, ma solo riferite ai cosidetti “no vax”, ovvero i soggetti multati per aver rifiutato la somministrazione dei vaccini anti Covid.
L’INTERROGAZIONE
La consigliere regionale della Lega aveva sollevato il caso relativo alla “la Regione Campania continua a richiedere il pagamento di mute riferite a verbali redatti cinque anni fa a cittadini campani sorpresi in attività “delinquenziali” come quelle di
andare a comprare il pane nel comune vicino o per andare a passeggio senza cane al guinzaglio ovvero senza mascherina”. Rifacendosi proprio alla scelta del Governo che “a distanza di cinque anni la scelta del Governo di centrodestra è stata comunque (e finalmente!) quella di chiudere questa pagina controversa abolendo il pagamento delle contravvenzioni non ancora notificate;che tale decisione, oltre a ripristinare un principio di civiltà giuridica, serve ad alleggerire i tribunali affollati di cause che, in ragione della debolezza delle motivazioni che hanno portato all’emissione delle contravvenzioni, si concludono sistematicamente senza alcun beneficio per le casse dello Stato;
MA CHE, nonostante questo”. Per cui la consigliera leghista sollecitava: “Il Presidente della Giunta regionale su quando abbia intenzione di fermare l’invio di tali ingiunzioni di pagamento conformandosi, in tal modo, alla volontà del Governo espressa chiaramente in ultimo con l’approvazione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 e recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
LA REPLICA
Una nota dell’Ufficio Speciale Avvocatura ha chiarito che non si tratta delle stesse multe, anzi: In questo contesto normativo vanno inquadrate le ordinanzepresidenziali adottate a partire dal mese di febbraio 2020 e le ordinanze – ingiunzione notificate a partire dal marzo 2025: queste rappresentano i provvedimenti conclusivi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative avviato dagli Organi accertatori che nel periodo emergenziale, in attuazione di leggi dello Stato, hanno elevato sul territorio campano verbali di contestazione nei confronti dei trasgressori della normativa emergenziale e, quindi, delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania.Proprio in esecuzione dei succitati provvedimenti legislativi statali d’urgenza, infatti, il Presidente ha adottato le ordinanze in materia di contenimento da Covid-19 che, in uno con gli sforzi profusi dalle varie Autorità impegnate nelle attività di accertamento e controllo, hanno contribuito a ridurre il rischio pandemico”. Per cui : “Per questi motivi non appare corretto il richiamo contenuto nell’interrogazione consiliare, al decreto legge n. 202/2024, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15 (cd. Milleproroghe 2025), con il quale lo Stato, all’articolo 21, ha abrogato le precedenti disposizioni .sanzionatorie in materia di obbligo vaccinale, prevedendo l’interruzione dei procedimenti sanzionatori el’annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate.Nella sostanza lo Stato ha annullato le sanzioni per i cosiddetti “no-vax” senza disporre alcunché sulle sanzioni amministrative irrogate per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid disposte dalle Regioni”. Rispetto alle ingiunzioni, l’Avvocatura regionale ha anche chiarito che “Praticamente, sulla base dell’istruttoria dei verbali elevati dagli Organi accertatori (es. Comandi di Polizia Municipale dei Comuni campani, Compagnie della Guardia di Finanza, Legioni dei Carabinieri, Divisioni delle Questure, ecc…), curata dall’Avvocatura regionale che ha tenuto conto della loro completezza nonché degli scritti difensivi presentati dai trasgressori, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto ad adottare e notificare le ordinanze – ingiunzione che, come è noto, rappresentano il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio che è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”. A questo punto è evidente che il principio di legalità e doverosità dell’azione
amministrativa hanno imposto l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.D’altra parte il “condono” invocato con l’interrogazione che si riscontra riguarderebbe esclusivamente i trasgressori che non hanno provveduto nei termini fissati dalla legge al pagamento legittimamente contestato a fronte di centinaia di trasgressori che a seguito degli accertamenti hanno, invece, correttamente pagato le sanzioni irrogate a seguito dei controlli”.