Società rifiuti del Comune di Avellino bocciata dalla Corte dei Conti: socio pubblico indebolito

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AVELLINO- La Corte dei Conti della Campania boccia la società per la gestione dei rifiuti del Comune di Avellino. I magistrati della Sezione di Controllo hanno infatti espresso “parere negativo in ordine alla costituzione, da parte del Comune di Avellino, della società a partecipazione mista pubblico-privata di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 208/2022 del 23/12/2022”.
Come noto è il secondo no che arriva a stretto giro da Via Piedigrotta alla documentazione inviata da Piazza Del Popolo. Nonostante le rassicurazioni di Gianluca Festa e della sua amministrazione, giunte a mezzo comunicato stampa dopo le anticipazioni di Irpinianews del marzo scorso, stavolta gli atti inviati dal Comune sono stati vagliati ai raggi X. Un provvedimento di cento pagine. Vari capitoli per cui la conclusione è stata la bocciatura.

A partire dall’assenza di una convenzione obbligatoria con l’Ato: “E’ vero che oggetto del presente controllo non è la costituzione in SAD del Comune di Avellino- scrivono i giudici- cionondimeno questo Collegio non può esimersi dal sottolineare come tale decisione abbia chiari riflessi sulle scelte gestionali del Comune stesso.

Nella fattispecie, non risulta agli atti l’apposita convenzione richiesta dall’art. 24, comma 6, della predetta legge regionale, che definisce i rapporti tra il Comune di Avellino e l’ATO con riferimento ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all’individuazione del soggetto gestore. È evidente che la carenza, a monte, di tale convenzione si riflette, a valle, sulle scelte dell’Amministrazione comunale costituita in SAD”. Non va meglio sul capitolo della Sostenibilità finanziaria e analisi costi. Rileva la Sezione di Controllo che: “Negli atti di cui si dispone, manca ogni riferimento al profilo della sostenibilità finanziaria declinata sul crinale soggettivo, che pertanto, appare del tutto carente e sfornito di supporto motivazionale.

Il che alimenta forti dubbi sulla tenuta degli equilibri economico-finanziari e sulla sostenibilità soggettiva, in particolare di medio e lungo periodo, dell’operazione descritta: tale criticità appare accentuata dall’assenza di un piano industriale che presenti requisiti minimi di attendibilità”. Condizione per cui” allo stato, pertanto, la sostenibilità oggettiva/soggettiva e la convenienza economica dell’operazione delineata dall’Amministrazione comunale si appalesano prive dei necessari approfondimenti istruttori, che avrebbero dovuto sorreggere la scelta del ricorso alla società mista e confluire nella motivazione analitica dell’atto deliberativo conclusivo adottato dal Consiglio comunale”.

Analogo discorso per quanto attiene all’analisi comparativa opzioni praticabili: “Questa Sezione – si legge – pertanto, non può esimersi dallo stigmatizzare l’assenza di un’adeguata valutazione comparativa delle opzioni praticabili, in particolare sul versante economico finanziario.

Consultazione pubblica. Il legislatore ha previsto uno specifico vincolo procedurale per gli enti locali, i quali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. Dalla documentazione in atti, non emerge alcuna forma di consultazione pubblica”.

I rilievi hanno riguardato anche il Principio di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione.
“Come è noto – si legge nel provvedimento – nel modello della società mista, la gara per la scelta del socio privato ha come oggetto, oltre alla qualità di socio, anche l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, sì che il privato viene caratterizzato quale detentore del “know how” tecnico operativo e quindi come fulcro dell’attività imprenditoriale, mentre al “partner” pubblico viene riconosciuto, un compito sostanzialmente di regolazione e di controllo”.

Per questo il Collegio ha ritenuto che: “il Comune non abbia fornito elementi per consentire di verificare l’osservanza del principio di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali fissato dall’art. 6, comma 3, del decreto di riordino dei SPL di rilevanza economica”.

Infatti secondo la Corte dei Conti: “L’Ente avrebbe dovuto fornire, pertanto, elementi idonei a dimostrare, a livello di assetto organizzativo, l’osservanza della predetta disposizione, che esprime un principio di derivazione euro-unitaria, confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 41 del 2013)”.

L’ultimo capitolo riguarda le Clausole statutarie.
“Con riferimento alle società a partecipazione mista pubblico-privata – scrivono i giudici – l’art. 17, comma 3, ultimo periodo del TUSP demanda allo statuto il compito di prevedere “meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”.

Nella fattispecie, non sembra che lo statuto contenga disposizioni al riguardo”. Nel dettaglio viene evidenziato come: “Sotto diverso profilo, l’art. 11, comma 2, TUSP, prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 ammette che l’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa “disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (…).

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”. Nel caso di specie, l’art. 13 della bozza di statuto prevede che l’amministrazione della società spetti ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ed all’Amministratore Delegato. Al Comune di Avellino viene riservata la facoltà di nominare tre membri del Consiglio fra i quali sarà nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre al Socio Operativo viene riservata la facoltà di nominare due membri, fra i quali sarà nominato l’Amministratore Delegato”.

Per la Corte dei Conti emerge un indebolimento del socio pubblico: “Sembra chiaro che lo statuto affidi l’amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 11, commi 2 e 3, Tusp in tema di composizioni degli organi sociali e di contenimento dei relativi costi. In termini generali, le clausole statutarie sembrano delineare un modello organizzativo e decisionale che tende ad indebolire la posizione del socio pubblico”.