SENERCHIA- A processo per presunte difformita’ nella realizzazione di un muro, assolti ex sindaco, direttore dei lavori e impresa. L’ex sindaco Beniamino Grillo, difeso dall’avvocato Alfonso Laudonia in concorso con il direttore dei lavori e l’impresa, difesi dagli avvocati Nicola Leone e Roberto Sellitto rispondevano della realizzazione in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in difformità al progetto assentito e in un’ area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, per la realizzazione di un muro di contenimento e per l’omesso deposito al Genio Civile prima dell’inizio dei lavori. Fatti avvenuti nel giugno 2020. Al termine dell’istruttoria dibattimentale Il pubblico ministero aveva chiesto che i tre imputati fossero mandati assolti per il reato di lavori in violazione del titolo edilizio e di desposito al Genio Civile perché il fatto non sussiste, invece condannati alla pena di sei mesi di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, in relazione per la mancata autorizzazione paesaggistica. Anche il Comune di Senerchia, rappresentato dall’avvocato Fabio Tulimiero, si era costituito in giudizio chiedendo la condanna degli imputati. Per i due capi di imputazione, come si legge nella sentenza depositata dal giudice monocratico: “sulla scorta di una corrispondente variante in corso d’opera, essa stessa fatta oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità Comunale, come di regolare deposito al Genio Civile; deve pertanto anzitutto escludersi, così come d’altronde concluso sul punto dal medesimo consulente ed in tutta evidenza già ai sensi dell’art. 530, primo comma cpp, la ricorrenza del reato di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza di titolo abilitativo, di cui precisamente allart. 44, lett. b) dell’invocato d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, come di quelli di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, di cui precisamente agli artt. 93 95 del medesimo decreto, entrambi ascriti agli odierni imputati e senza che invece
l’editto contenga la descrizione, in fatto, di qualsivoglia violazione del pur richiam-
ato art. 94”. Il nodo da sciogliere era quello relativo alla tesi della Procura per cui si rendeva necessaria “trattandosi di intervento edilizio compiuto in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, che alla mancata reiterazione, da parte dell’Ente Comunale committente, della richiesta di autorizzazione all’ Autorità preposta alla gestione di
detto vincolo, pur già conseguita in relazione all’ubicazione originaria del manufatto”. Per questo motivo il giudice, alla luce delle testimonianze di due tecnici ascoltati in aula dalla difesa sulle norme relative alle istanze di autorizzazione paesaggistica, ha assolto i tre imputati “perché il fatto non sussiste (530 comma 2) rilevando che: “Senonché, ricordato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A, e che questultimo tra tali interventi ed opere tra gli altri contempla, al punto A.31, opere e interventi edilizi eseguiti in variante progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superfice coperta o traslazioni dell’area di sedime. In mancanza di qualsivoglia più precisa indicazione offerta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero o dagli agenti operanti, che invero nemmeno hanno preso in considerazione il portato di tale disposizione normativa circa la concreta incidenza della pur denunciata traslazione, al più genericamente”.
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