S. Martino-Contro l’emergenza incendi il Comune promulga l’ordinanza

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S. Martino Vale Caudina – “Una risposta concreta al dilagare degli incendi incontrollati che troppo spesso si verificano in paese”: commenta così il vicesindaco di San Martino Valle Caudina, Giovanbattista Lanzilli, la decisione di promulgare un’ordinanza che si prefigge come “obiettivo fondamentale quello di regolamentare in maniera definitiva la bruciatura dei residui vegetali, che stando a quelle che sono le stime in nostro possesso rappresentano la stragrande maggioranza della causa degli incendi che hanno funestato questa torrida estate sammartinese”. L’ultimo episodio in ordine cronologico, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni in località “Malepersone” in pieno centro urbano e mettendo seriamente a repentaglio l’incolumità dei cittadini, ha indotto l’amministrazione comunale a firmare il provvedimento di ordinanza, andando a colmare un “vulnus” regolamentare a livello comunale. “Si è trattato di un provvedimento dovuto – riprende il Vicesindaco della Margherita – e che non potevamo più rimandare. E’ nostro dovere fondamentale quello di tutelare la salute dei cittadini, e di prevenire il rischio di incendi in grado di minacciare l’incolumità delle persone e delle abitazioni come avvenuto nei giorni scorsi. Non vogliamo adottare provvedimenti restrittivi o penalizzanti – chiarisce l’esponente della giunta caudina -, ma quel che è certo è che occorre dare un segnale chiaro affinché si presti maggiore attenzione nelle operazioni di pulizia dei fondi agricoli e dei terreni in generale”.

Il testo dell’ordinanza
Preso atto che è prassi comune bruciare all’aperto materiale di origine vegetale, proveniente dalle ripuliture di orti privati, nonché di fogliame ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo Considerato che la bruciatura del predettodalla ripulitura dei noccioleti; materiale vegetale provoca l’emissione nell’atmosfera di fumo acre ad alto Considerato che lacontenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio; diffusione di tale sostanze nell’aria – soprattutto nel periodo estivo – a causa della temperatura elevata e della insufficiente ventilazione, provoca inquinamento ambientale e problemi di origine igienico-sanitario che contribuiscono ad aggravare quelle situazioni di disagio di cui soffrono Ritenuto necessario dover provvedere amaggiormente anziani e bambini; Vista la Legge 21.11.2000, n° 353 – Legge Quadroregolamentare tale attività; Visto il Vista la Legge Regionale n° 11/96; in materia di incendi boschivi; D.P.R.G. n° 215 del 24.05.2007 -Dichiarazione di stato di grave pericolosità di Attesa Visto il regolamento di Polizia Rurale ed Urbana; incendi boschivi; la propria competenza ai sensi dell’art.50, commi 4 e 5 del D.L.vo 267/2000, Vista la temporanea assenza del Sindaco,nonché del vigente Statuto Comunale; e la conseguenza attribuzione dei poteri in capo al Vice Sindaco ; O R D I N A La bruciatura dei residui vegetali, provenienti dalla ripulitura di orti e giardini e dalle lavorazioni agricole, dal periodo 15 agosto al 30 ottobre, deve Dalle ore 5,00essere obbligatoriamente limitata alle seguenti fasce orarie: alle ore 7,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per Dalle ore 5,00una distanza non inferiore a mt. 30 da abitazione e strade; alle ore 9,00 nelle rimanenti zone agricole del territorio comunale per una distanza non inferiore a mt. 30 da abitazione e strade. Ai proprietari o affittuari di terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali, ed alle civile abitazioni per una più efficace prevenzione degli incendi, a provvedere alla creazione di una fascia di isolamento di almeno 5 metri priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca. Di provvedere alla falciatura della vegetazione cespugliata, ai rovi e quant’altro potrebbe essere infiammabile e comunque di tenere pulito il proprio fondo, in particolare qualora i terreni, confinano con civili abitazioni. La falciatura deve essere eseguita in tutti gli appezzamenti di terreni più vicini alle civili abitazioni, alle linee ferroviarie, alle strade statali, provinciali e comunali e deve essere curato il successivo e tempestivo smaltimento. Il materiale di risulta proveniente dalle falciature degli appezzamenti di terreni o dalle lavorazioni che si effettuano nei boschi o nei giardini deve essere sistemato a regola d’arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa. Per l’incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, previa comunicazione alla Polizia Municipale, si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui avviene l’incenerimento deve essere isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l’obbligo, durante l’utilizzo della macchina, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville; E’, inoltre, fatto salvo quanto previsto dal citato D.P.R.G. concernente dichiarazione di stato di grave pericolosità incendi boschivi, in particolare, riguardo al divieto di accensione di fuochi ad una distanza non inferiore a mt. 100 dai boschi; I N V I T A Gli abitanti confinanti di terreni incolti di segnalare la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi, al Comando di Polizia Locale, perché adotti gli interventi più opportuni. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa, prevista dall’art. 47 comma 1 lett. B) dell’allegato C alla Legge Regionale 11/96 vale a dire al pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 salvo quanto previsto dalla legge 353/2000 e dal citato D.P.R.G.- L’applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da diffida scritta, con intimazione all’esecuzione entro un termine di giorni sette, all’uopo predisposta dalla Polizia Municipale. La polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le altre Forze di Polizia, sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza. D I S P O N E La presente ordinanza è trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione del Corpo Forestale di Cervinara, al Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri di San Martino Valle Caudina ed al Commissariato della Polizia di Stato di Cervinara. Dalla Residenza Municipale, addi 20 agosto 2007. Il VICE SINDACO Giovanbattista LANZILLI

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