La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’Assessore ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni Andrea Abbamonte, ha approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto “Norme in materia di Comunità montane”. Il testo è stato elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità montane e Consorzi, in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza permanente Regione – Autonomie locali della Campania. Il Disegno di legge, composto di quattro articoli, mira a raggiungere tre differenti obiettivi: superare, da un lato, alcuni problemi interpretativi della legge regionale n. 6 del 15 aprile 1998, e, dall’altro, rimuovere o rimodulare delle norme desuete per effetto dell’adozione di nuove normative statali e della riforma del titolo V della Costituzione; conseguire una maggiore efficienza dell’agire amministrativo delle Comunità montane campane attraverso un sostanziale snellimento degli organi di governo; rilanciare il ruolo delle Comunità montane quale livello deputato allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali”. Per quanto riguarda il primo obiettivo, il riassetto complessivo della Legge regionale n. 6 del 1998 si è mosso lungo tre direzioni: a) riconducendo tutti i riferimenti normativi a testi di legge statale non più in vigore alle norme del decreto legislativo 267/2000; b) fornendo la soluzione ad alcuni problemi di natura interpretativa connessi al rapporto tra la normativa regionale e la normativa statale; definendo con più precisione le competenze e ruolo del Consiglio generale, del Presidente e della Giunta esecutiva ed adeguando le disposizioni in materia di programmazione finanziaria degli interventi. Il secondo obiettivo, l’incremento dell’efficacia dell’agire amministrativo delle Comunità montane attraverso lo snellimento degli organi di governo, viene conseguito in due modi. In primo luogo, attraverso la riconfigurazione degli ambiti territoriali prevedendo l’esclusione dalle Comunità montane campane dei comuni classificati non montani (secondo i criteri attualmente in vigore). Sono fatti comunque salvi quei comuni classificati non montani che risultano, da un punto di vista geografico, interclusi in una Comunità montana o tra due Comunità montane, o che, per la loro posizione, ai fini dell’esercizio associato di funzioni comunali, sarebbero danneggiati da una mancata inclusione in una Comunità montana. Viene, inoltre, eliminato il vincolo che una Comunità montana non possa fare parte di due province, con la conseguente riduzione del numero dei comuni partecipanti alle Comunità montane campane (da 365 a 313) e del numero complessivo delle Comunità montane (da 27 a 25). Lo snellimento degli organi di governo, invece, viene conseguito mediante la modifica dei criteri di composizione degli stessi, dando maggior peso ai comuni interamente montani ed introducendo altre disposizioni tendenti a ridurre l’incidenza finanziaria sui bilanci delle Comunità da parte degli organi di governo. Relativamente al terzo obiettivo, e cioè rilanciare il ruolo delle Comunità montane quale livello prioritariamente deputato allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali, viene fissato legislativamente il principio per il quale all’interno del territorio delle Comunità montane, ai fini dell’accesso alla contribuzione regionale, i comuni possano partecipare esclusivamente attraverso le Comunità stesse. In altre parole, viene ribadito, dandogli dignità di norma di legge, quanto già affermato dalla Giunta Regionale con la “Disciplina regionale per l’erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo comunale” approvata con propria deliberazione n. 872 del 23 giugno 2006. Si segnala, oltretutto, l’inserimento della possibilità da parte delle Comunità montane di individuare, sempre ai fini della gestione associata di funzioni e servizi comunali, sul proprio territorio fino a un massimo di due ambiti. Tali ambiti, una volta individuati dalle Comunità montane, hanno una durata minima triennale e rappresentano il parametro territoriale di riferimento nella presentazione di progetti di gestione associata ai fini della partecipazione alla selezione per l’accesso alla contribuzione regionale. L’articolo 4, l’ultimo del ddl, è una norma di chiusura che detta i tempi (180 giorni) entro i quali le Comunità montane debbono procedere all’adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni contenute nel Disegno di legge. ( a cura dell’Ufficio Stampa Regione Campania)
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