Regionali, esclusione Lista Fico Presidente: fissata l’udienza decisiva

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AVELLINO- Sara’ discussa giovedì davanti ai giudici della V Sezione del Consiglio di Stato l’ impugnazione proposta da Luigi Famiglietti, Silvana Acierno, Franco Fiordellisi, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Donato Pennetta contro la decisione del giudici della I Sezione del Tar di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro ” il provvedimento diricusazione.della lista “Roberto Fico Presidente” del 25.10.2025, comunicato a mezzo pec in pari data – h. 19:12 – alla delegata (Avv. Tordela) dei ricorrenti, mercé il quale è stata “dichiarata non valida la lista “Roberto Fico Presidente” perché il numero dei sottoscrittori della lista (270) è superiore a quello previsto dalla norma (230″ ed una serie di atti collegati al provvedimento.

LA DECISIONE DEL TAR

I giudici amministrativi di Salerno, hanno rilevato: “che la lista è stata esclusa in quanto il numero dei sottoscrittori (270) è risultato superiore a quello previsto dalla legge elettorale della regione Campania, 27 marzo 2009, numero 4, che all’articolo 3 dispone che le liste provinciali dei candidati devono essere presentate da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, in base alla considerazione che la circoscrizione provinciale di Avellino rientra nello scaglione compreso, appunto, tra 100.000 abitanti e 500.000 abitanti”. I ricorsi sono stati ritenuti infondati per varie ragioni: “è irrilevante l’iniziale esclusione della lista disposta per altre non meglio precisate ragioni, essendo stato chiarito, come risulta dal verbale del 25 ottobre 2025 delle ore 16:20, che la presentazione della lista è stata dichiarata non valida in quanto sottoscritta da 270 elettori, in violazione della norma di legge regionale che non consente la sottoscrizione della lista provinciale da parte di più di 230 elettori”. Altra circostanza “altrettanto irrilevante è la considerazione che, tra le 270 firme di presentazione della lista, sarebbero comprese 42 firme non valide, raccolte nel Comune di Calitri; il controllo sulla validità delle firme compete all’ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che possa essere invocato un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle apparentemente invalide, al fine di rientrare nel numero massimo di 230 sottoscrizioni stabilito dalla legge”. Neppure ha avuto, secondo i magistrato del Tar di Salerno un rilievo in termini di “difetto di istruttoria il provvedimento di esclusione in quanto adottato nel contesto confuso in cui si sarebbe svolta l’operazione di presentazione della lista, soprattutto a causa della scossa di terremoto che ha provocato la temporanea evacuazione del palazzo del tribunale di Avellino; la allegata confusione non ha impedito, come risulta dagli atti, il corretto conteggio delle sottoscrizioni, risultate pari a 270, per cui il provvedimento impugnato risulta sorretto da una valida istruttoria; l’esclusione non può essere ritenuta illegittima per lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale in base alla considerazione che prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste i delegati si sono recati all’ufficio elettorale per ritirare le firme in eccesso”. Per i giudici, infatti: “in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di 230 elettori per la presentazione duna lista provinciale, una condotta normalmente diligente avrebbe consentito ai presentatori delegati di avvedersi del superamento del limite massimo delle firme, prima della presentazione formale della lista all’ufficio elettorale”. non è decisiva la considerazione che il numero sovrabbondante di sottoscrizioni non abbia, in concreto, pregiudicato le candidature in altre liste; in base alla legge regionale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni determina automaticamente la invalidità della presentazione della lista, senza che possa ammettersi una valutazione discrezionale da parte dell’ufficio elettorale sugli effetti delle firme sovrabbondanti rispetto al contesto provinciale nel quale sono state presentate le candidature alternative, non potendo valutare l’ufficio elettorale, caso per caso, la rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni; neppure si può ritenere che l’esclusione non avrebbe dovuto essere disposta perché la legge non prevede espressamente la sanzione espulsiva nel caso di superamento del numero massimo di sottoscrizioni; qualora la legge avesse inteso prescrivere l’esclusione della lista soltanto nel caso di numero di firme inferiore al minimo e non nel caso di firme sovrabbondanti, avrebbe stabilito soltanto un limite minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste; essendo stabilito nel testo della legge anche un limite massimo di sottoscrizioni, la disposizione non può che essere interpretata nel senso di intendere entrambi i limiti insuperabili per la valida presentazione della lista”.