Reddito, la Corte dei Conti: sulle indebite percezioni decisione del giudice ordinario

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Guardia_di_Finanza_Avellino

AVELLINO- Avrebbe percepito indebitamente da dicembre 2019 a settembre 2020 una somma di tredicimila euro circa da parte dell’ INPS per il reddito di cittadinanza. Per questo era finito davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti (presieduta.da Michele Oricchio). Ma i magistrati hanno dichiarato nei confronti di un avellinese classe 57 il difetto di giurisdizione, dovendo trattare questa materia non la Corte dei Conti ma il Tribunale Civile ordinario.

IL FATTO
La vicenda traeva origine dalla segnalazione del 12 aprile 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nella quale si rappresentava che in base alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza il convenuto aveva indotto in errore l’Inps in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accesso alla provvidenza, atteso che avrebbe omesso di indicare correttamente il proprio patrimonio immobiliare (non dichiarando la titolarità di una serie di immobili siti nella provincia di Salerno, essendo pertanto in possesso di un patrimonio immobiliare del valore di gran lunga superiore alla soglia richiesta di € 30.000).In particolare, con l’istanza dell’8.3.2019 tesa alla concessione del reddito di cittadinanza il convenuto non rappresentava la reale situazione del proprio patrimonio immobiliarepercependo il beneficio in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 2 del Decreto legge n. 4 del 28.01.2019.

LA DECISIONE
Anche in questa circostanza i giudici contabili hanno rilevato “come precisato dalle pronunce di questa Sezione in materia, il reddito di cittadinanza è qualificabile come pubblico sussidio in quanto volto al supporto economico dei ceti meno abbienti, mentre la finalità di inserimento al lavoro “resta un obiettivo esterno di politica legislativa, che si aggiunge a quello di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori”.Tale assunto è rafforzato dal fatto che manca il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche nonché l’obbligo di rendicontazione, configurandosi così più un aiuto o sostegno di carattereprovvisorio, in attesa dell’inserimento nel mondo del lavoro”. Giungendo alla conclusione per cui: “Quanto affermato porta a escludere l’esistenza tra il convenuto e la Pubblica amministrazione di un collegamento funzionale per la realizzazione di un pubblico interesse, in quanto il privato non risulta compartecipe fattivo di un programma di attività definito dalla Pa per la realizzazione di detto interesse “.