Proscioglimento D’Agostino, Airoma: il Gup ha ritenuto fondate nostre imputazioni

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AVELLINO- “Si rappresenta, comunque, che la suindicata sentenza non è definitiva e avverso la stessa è quindi possibile proporre impugnazione”. Cosi’ in una nota il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma ha voluto rappresentare come Il riferimento e’ alla “sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di Gensale Antonella e D’Agostino Angelo Antonio, riconoscendo nei loro confronti la causa d i non punibilità della “speciale tenuità del fatto” nonché sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Panza Angelo, perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore Airoma ha messo in evidenza come: “La Procura di Avellino aveva chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati per i l reato di cui dall’art. 10 quater D.Ivo 74/2000, con riferimento ad una ipotesi di indebita compensazione di crediti derivanti da un’attività relativa ad un progetto qualificato come di “Ricerca e Sviluppo”, in realtà privo dei requisiti richiesti per l’ammissione al predetto beneficio fiscale,
nonché, in parte, anche basati su spese mai sostenute..I predetti rispondevano dei fatti in contestazione nella qualità, i l PANZA e la GENZALE, di legali rappresentanti, in relazione a periodi temporali diversi, della “D’AGOSTINO
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.”, ed il D’AGOSTINO quale gestore d i fatto della medesimasocietà”. Viene evidenziato da Airoma che “la sentenza emessa dal GUP h a riconosciuto l a fondatezza della contestazione elaborata da questo Ufficio, individuando nel D’Agostino i l “dominus” e d amministratore di fatto della “D’AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.” “, ritenendo tuttavia ravvisabile – alla luce dell’integrale avvenuto pagamento del debito tributario successivamente all’accertamento dei fatti da parte dell’Amministrazione Finanziaria – la causa di non punibilità prevista dall’art. 1 3 co. ter, lett. b) del D.Ivo 74/2000 (introdotto dal D.lvo n. 87/2024), che consente, ai fini della valutazione della “speciale tenuità del fatto” prevista dall’art. 131 bis c.p., d i tener conto (anche al di fuori di casi previsti dal comma 1 della medesima norma) della avvenuta estinzione integrale del debito fiscale da parte degli imputati, con conseguente pronuncia di sentenza di proscioglimento degli stessi”