MUGNANO DEL CARDINALE- Un difetto di motivazione sulla consapevolezza del contributo offerto da Bernardo Cava, detto “Alduccio” alla preparazione e all’organizzazione dell’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre 2025 a Scisciano. Per questo motivo i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi proposti dal difensore di Cava, il penalista Claudio Frongillo, hanno annullato con rinvio ad una nuova Sezione del Tribunale del Riesame la valutazione sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Bernardo Cava, perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di omicidio eseguito ai danni di Colalongo nel dicembre del 2025.
IL DELITTO E LE INDAGINI
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e la Dda di Napoli, grazie alle conversazioni intercettate grazie all’installazione di trojan in altro procedimento sul telefono cellulare in uso ad uno degli indagati, Ciro Guardasole, avevano ritenuto che l’omicidio di Colalongo è maturato nell’ambito della strategia violenta messa in atto dal gruppo criminale diretto da Nicola Luongo,Covone Antonio e Antonio Aloia, articolazione territoriale del clan Moccia, per affermare la sua forza criminale nei confronti del clan rivale, quello dei Filippini,al quale Colalongo era affiliato anche se nell’ultimo periodo era “caduto in disgrazia”, così rappresentando la vittima ideale di un’azione esemplare. L’agguato è stato ricostruito minuziosamente, grazie ai filmati delle telecamere presenti sul posto: Colalongo era arrivato sul posto a bordo di uno scooter; i suoi aggressori si erano avvicinati a bordo di una moto Honda Transalp guidata da Polverino; il passeggero, individuato in Antonio Aloia, dopo essere sceso dal veicolo, aveva iniziato a sparare all’indirizzo di Colalongo, finendolo con un ultimo colpo di pistola alla testa mentre era già a terra, per poi darsi ad una fuga maldestra, che lo aveva costretto ad abbandonare, tra le altre cose, un borsello nel quale erano custoditi dei telefoni con le sue impronte, e le chiavi di un’autovettura Citroen C3, in precedenza impiegata dallo stesso Aloia per trasferirsi dal luogo dove stava trascorrendo un periodo di latitanza a quello dove era stato consumato l’omicidio. Sempre dalle intercettazioni era emerso il ruolo di Bernardo Cava. In buona sostanza Cava si era occupato di partecipare insieme ad altre persone alla staffetta che aveva accompagnato il latitante Aloia dalla zona dell’avellinese dove si nascondeva fino ad un luogo nella zona di Casamarciano, comune vicino a quello dove era stata programmata l’esecuzione dell’omicidio, ovvero Scisciano.
CAVA ERA ALLA GUIDA DELLA STAFFETTA PER TRASFERIRE ALOIA
Per i giudici non ci sono dubbi che, come sia il Gip che lo stesso Riesame hanno confermato, Bernardo Cava fosse alla guida della vettura che fungeva da staffetta per il trasferimento di Aloia a Casamarciano. Si tratta, come richiamato dai magistrati di una “staffetta organizzata per rendere più sicuro il viaggio di Antonio Aloia, incaricato di eseguire materialmente l’omicidio,dal luogo della latitanza a quello in cui è stato commesso l’agguato”. Dalle intercettazioni emergeva anche come “parlando tra loro senza formulare ipotesi ma commentando specifici episodi cui avevano personalmente preso parte, non solo avevano descritto alcuni incontri avvenuti nei giorni precedenti nel luogo di latitanza di Antonio Aloia (la provincia di Avelino, dove effettivamente vive Cava), ai quali aveva partecipato un soggetto indicato ora il soprannome con cui è noto Bernardo Cava, “Alduccio”, ora come fratello di Antonio Cava, detto “NdoNdo”, ma, nel corso delle operazioni strumentali allo spostamento di Aloia, lo avevano indicato, in ciò riscontrati dai tabulati e dalle riprese delle telecamere installate lungo il percorso, come la persona che si era posta alla guida di unadelle autovetture (l’Alfa Romeo modello Stelvio ), che avevano scortato Aloia fino al luogo dove era stata nascosta la Citroen C3 ovverol’autovettura che il killer avrebbe dovuto utilizzare per ritornare nel luogo dovevaviveva da latitante”.
LA CARENZA DELLA MOTIVAZIONE SUL CONTRIBUTO DI CAVA AL DELITTO
Ma i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto come “E’ carente, invece, la motivazione relativa alla consapevolezza di Cava in ordine alla strumentalità del suo contributo personale alla consumazione dell’omicidio”. Non sono state prese “in esame le obiezioni difensive, pur fondate su circostanze pacificamente accertate ed astrattamente idonee ad avvallare la ricostruzione alternativa, secondo cui Cava – non coinvolto nella fase ideativa e preparatoria pur protrattasi per giorni, anche in ragione del disinteresse per le dinamiche associative che lo avevano determinato, estranee al clan di sua appartenenza, ed uscito di scena qualche ora prima dell’esecuzione dell’azione omicidiaria, quando aveva lasciato Aloia e gli altri componenti della staffetta in un posto diverso da quello in cui sarebbe stato realizzato l’agguato – si era limitato, come avvenuto nei mesi precedenti, a fornire un supporto logistico, conle cautele necessarie per lo spostamento di un soggetto da tempo latitante, senza essere stato previamente informato del reale obiettivo sotteso altrasferimento, d’altra parte realizzato qualche ora dopo il suo definitivo allontanamento, ovvero l’omicidio di Ottavio Colalongo, al quale, pertanto, non aveva consapevolmente contribuito”. Aerre
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