Maltrattamenti ai danni di un’insegnante: dirigente scolastico prosciolto dalle accuse

0
2023

AVELLINO- “Il delitto di maltrattamenti..può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo a condizione che sussista il presupposto della parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimita’ permanente, di abitudini di vita, proprie e comuni alle comunità familiari, nonche’ di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all’azione di chi ha la posizione di supremazia”. Questo il principio di diritto richiamato dal Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza nelle motivazioni contestuali alla lettura del dispositivo con cui un dirigente scolastico della provincia di Avellino e’ stato prosciolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti di una docente “perché il fatto non sussiste”. Per il dirigente scolastico, difeso dal penalista Gerardo Di Martino, anche la Procura aveva chiesto, al termine della discussione in sede di udienza camerale, il proscioglimento. Una decisione che rimanda all’ambito civilistico (nel caso di fondate ragioni alla base) e del giudice del Lavoro le controversie nell’ambito scolastico, se non caratterizzate dal rapporto di natura parafamiliare.
IL FATTO
Il preside era finito davanti al Gup con l’accusa di maltrattamenti a familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) perche’ nella sua qualita’ di dirigente scolastico di un Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore della provincia avrebbe maltrattato la docente di italiano e latino (che non si era costituita parte civile) con contratto a tempo indeterminato, nell’anno scolastico 2021/2022 , avviando nei confronti della stessa, dal 1 marzo 2022 al 16 giugno 2022, quattro procedimenti disciplinari ritenuti “pretestuosi, in quanto aventi natura ritorsiva (poiché scaturiti da pregresse segnalazioni di illeciti ascrivibili all ‘indagato effettuate dalla parte offesa sia all’USR Campania, sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, sia alla Corte dei Conti, due dei quali archiviati e due conclusi con la sanzione della censura). Per l’accusa, i quattro procedimenti disciplinari avrebbero avuto una finalità vessatoria. A sostegno della tesi accusatoria, il riconoscimento di questa ipotesi anche l’ANAC con un delibera del marzo 2023.
MALTRATTAMENTI SOLO SE C’E’ RAPPORTO PARAFAMILIARE
Il Gip ha quindi richiamato quello che e’ un principio di diritto nella giurisprudenza della Suprema Corte, quello per cui: “Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente finalizzate /alla sua emarginazione (cosiddetto “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto piu’ debole del rapporto in quello che ricopre Ia
posizione di supremazia””. E nella motivazione alla base della decisione di proscioglimento si richiama anche la circostanza che: “la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del delitto in relazione alle condotte poste in essere dai superiori in grado nei confronti di un appuntato dei Carabinieri. e quindi in una situazione di cogenza assai piü pervasiva della supremazia gerarchica, di natura militare rispetto a quella di un Dirigente scolastico nei confronti dei professori del plesso scolastico di lui diretto”. Mentre e’ stata ritenuta sussistente in un contesto diverso, infatti scrive il Gip: “allorché. in fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal titolare di un impresa agricola nei confronti di alcuni dipendenti di nazionalità rumena ospitati nella strutura, ridotti in ua situazione di estremo disagio quanto al vitto, all’alloggio ed alle condizioni igieniche, quindi in un contesto che può definirsi antitetico a quello all’attenzione di questo Giudice.
L’EFFETT0 DELLA SENTENZA
Una sentenza che “richiama” i principi di diritto formatisi negli anni in materia della contestazione di maltrattamenti nel contenzioso nell’ambito lavorativo e in particolare scolastico in Cassazione, in particolare le pronunce della Sesta Sezione Penale. Ed avrà un effetto su altre vicende analoghe, rappresentando un precedente in questi termini.