Avellino – Fuochi d’artificio e botti di Capodanno sono, per pericolosita’, equiparabili agli esplosivi: il trasporto e il commercio illegale va punito quindi con sanzioni penali. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del procuratore generale della Corte di Appello di Napoli contro una sentenza del tribunale di Avellino che puniva con una semplice sanzione amministrativa due giovani accusati di detenzione e trasporto illegale di prodotti pirotecnici. Secondo il Procuratore agli imputati doveva essere inflitta una sanzione penale, perche’ nel materiale che trasportavano illegalmente ovvero oltre mille botti di capodanno, andava rintracciato il carattere di ‘micidialita’ ‘ che caratterizza gli esplosivi. Le sanzioni, quindi, dovevano essere applicate secondo l’ articolo 678 del codice penale – fabbricazione o commercio abusivi di materiali esplodenti-, ovvero con l’arresto fino a 18 mesi. La prima sezione penale della Suprema Corte con sentenza 26289, confermando diversi suoi precedenti orientamenti, ha annullato la decisione dei giudici di Avellino sottolineando che il materiale di cui erano in possesso gli imputati va equiparato per pericolosita’ a quei “…composti chimici o miscugli di composti chimici specificatamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile indicati comunemente come esplosivi”. I Supremi Giudici hanno quindi disposto che gli atti siano trasmessi al Procuratore della Repubblica di Avellino per un nuovo processo alla luce del loro pronunciamento.
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