IrpiniAmbiente contro Grande Srl: ecco perché i giudici hanno bocciato il ricorso

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AVELLINO- IrpiniAmbiente non ha impugnato gli atti a monte sulla Grande Srl e sul bando che a febbraio del 2023 aveva avviato il Comune di Avellino e non avendo partecipato neppure alla gara non poteva essere leso dal provvedimento. E’ per questo motivo che la decisione dei magistrati della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha sostanzialmente confermato come il ricorso di Irpiniambiente in appello dopo che il Tar lo aveva ritenuto in parte inammissibile e in parte irricevibile e’ stato riconosciuto come: ” infondato”. I giudici del Consiglio di Stato non hanno deciso nel merito, sul contenuto e la legittimita’ delle delibere non hanno espresso alcuna considerazione, perche’ come si legge nella sentenza : “dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa circa la necessità di impugnare immediatamente il bando di gara nelle ipotesi in cui esso risulti di per sé suscettibile di ledere l’interesse sostanziale dell’operatore economico”. Un difetto di legittimazione ar impugnare gli atti, perche’ hanno rilevato i giudici amministrativi: ” l’interesse della ricorrente e odierna appellante era quello alla prosecuzione della gestione del servizio che le risultava all’epoca affidato, è evidente che il primo atto che ha concretizzato la lesione di tale interesse va individuato nella delibera con cui il Comune di Avellino ha deciso di indire la gara per la selezione del socio privato della costituenda società mista o, comunque, al più tardi, nel bando di gara. Del resto, come sopra rilevato, è la stessa appellante ad ammettere che ha inteso contestare “la scelta della gestione del servizio mediante ricorso alla società mista e la sua concreta realizzazione con l’affidamento del servizio”, sicché la medesima avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli atti per il cui tramite il Comune aveva optato per il modello della società mista, ossia, per l’appunto, la determina n. 386 dell’8 febbraio 2023 e il bando di gara”. Per cui, concordando pienamente con quanto era stato rilevato dal T.a.r.: secondo la giurisprudenza amministrativa “chi contesta in radice l’illegittimità dell’indizione di una gara o di un concorso è onerato di impugnare immediatamente l’atto di avvio della procedura, notificando il ricorso entro il termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande” (in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 1 giugno 2020, n. 3426)”. Qual è stata la conseguenza? Nella sentenza si legge: “che, come correttamente rilevato anche dal T.a.r., l’impugnazione del bando è tardiva in quanto il ricorso introduttivo è stato notificato il 2 agosto 2023 a fronte della pubblicazione del bando intervenuta in data 13 febbraio 2023, sicché l’omessa tempestiva impugnazione dello stesso e la mancata partecipazione della Irpinambiente S.p.a. alla gara escludono la legittimazione di quest’ultima anche con riguardo all’impugnazione dell’aggiudicazione e degli atti successivi.
Dall’irricevibilità dell’impugnazione del bando e dall’inammissibilità dell’impugnazione dell’aggiudicazione discende, altresì, l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnazione avverso le delibere del Comune concernenti il procedimento di costituzione in SAD posto che il relativo annullamento non recherebbe alcuna utilità all’odierna appellante”. IrpiniAmbiente sosteneva che, facendo decadere gli atti impugnati, sarebbe derivata una decadenza di tutti gli altri provvedimenti, ma non è stato così: “Come del pari rilevato dal giudice di primo grado, non è configurabile un rapporto di invalidità caducante tra le delibere concernenti la costituzione della società mista e il bando di gara, anche perché quest’ultimo si colloca non già a valle di tali delibere, bensì a monte di queste, sicché l’eventuale annullamento delle medesime non potrebbe in alcun modo incidere sulla validità del bando.Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello, con assorbimento dei motivi riproposti”.