Inquinamento in città, l’ordinanza di Festa: stretta su riscaldamenti e combustioni

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Inquinamento in città, di seguito l’ordinanza del sindaco Gianluca Festa dopo il tavolo operativo tenutosi in mattinata sotto la direzione della Prefettura di Avellino.

Dalla data della presente Ordinanza fino al 30.04.2022, l’adozione delle seguenti misure:

1. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 

– 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (El), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5) ad attività sportive (E6);

– 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente comma, ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7).

2. In tutto il territorio comunale sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.).

3. In tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, ad esclusione di quello effettuato con la tecnica di interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

4. Su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da El a E8), è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (cosi come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.