Indebita percezione Reddito Cittadinanza: non è materia di giustizia contabile ma ordinaria

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AVELLINO- La percezione indebita di somme legate al sostegno del reddito di cittadinanza non è materia della giustizia contabile. A stabilirlo, in linea con un orientamento giurisprudenziale prevalente sono stati i giudici della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Campania presieduta da Paolo Novelli che ha deciso di accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla materia presentata nell’ambito delle fasi precedenti alla discussione del caso.

Anche in questa circostanza la domanda che si sono posti i giudici contabili è semplice: Stabilire un rapporto di servizio tra l’Amministrazione danneggiata (nel caso specifico l’Inps) e l’autore dell’illecito quale presupposto della formulata azione di responsabilità ritenuta ascrivibile alla giurisdizione contabile.

IL CASO
Secondo le accuse della Procura Regionale un quarantacinquenne residente a Bagnoli Irpino, tra il 2019 ed il 2020 aveva percepito talune mensilità del reddito di cittadinanza per il complessivo ammontare di euro 5.604,13, in violazione dei limiti reddituali stabiliti dal d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, a pena di decadenza dal beneficio.

Nello specifico veniva contestato all’interessato di avere scientemente omesso nelle dichiarazioni presentate all’INPS nelle date del 14.3.2019 e del 22.10.2020 la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente nonché la percezione di un reddito familiare superiore alla soglia prevista per l’ottenimento della provvidenza pubblica.

I PARAMETRI PER IL RAPPORTO DI SERVIZIO
Ma come si fa a stabilire se esista o meno un rapporto di servizio? Devono esistere alcuni punti. Scrivono i giudici sui criteri per accertarsi della sussistenza del rapporto di servizio, devono contestualmente ricorrere tre requisiti: a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di destinazione delle stesse ad un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; c) un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Soltanto in contestuale presenza di tutti i sopraindicati requisiti sarà configurabile un contributo di scopo tale da instaurare un rapporto di servizio in senso funzionale tra l’Ente erogante ed il percettore, così radicando in favore del Giudice contabile la cognizione sulle controversie afferenti alla irregolare fruizione della corrisposta provvidenza economica”.

IL FALLIMENTO DEI NAVIGATOR
alle premesse utili a stabilire un perimetro di intervento eventuale della Corte dei Conti si aggiunge la considerazione per cui “ll reddito di cittadinanza non può che configurarsi alla stregua di un sussidio pubblico “sic et simpliciter” per l’assenza tanto di una puntuale e specifica finalità pubblicistica quanto di una gestione amministrativa delle risorse erogate come evidentemente confermato: a) dalla erogazione del beneficio anche ai c.d. “inoccupabili assoluti”, ossia a quei soggetti non idonei a svolgere alcuna attività lavorativa; b) dal pressoché totale immobilismo (e fallimento) delle figure professionali dei “navigator” che, astrattamente, avrebbero dovuto coadiuvare (e controllare) i percettori nella individuazione di un impiego”.

Detto ciò, per i magistrati contabili : ” il precettore del reddito di cittadinanza e’ un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei
contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della “potestas iudicandi” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie”,.