AVELLINO- Si è concluso con l’assoluzione il procedimento penale a carico di una donna accusata di simulazione di reato. Il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione riconoscendo che “il fatto non costituisce reato”. La Procura aveva chiesto una condanna ad otto mesi. La vicenda trae origine da una denuncia presentata dalla signora nell’autunno 2023 per la presunta sottrazione di un assegno di una compagnia energetica. Nel corso delle indagini è emerso che l’assegno era stato regolarmente incassato dalla stessa denunciante presso l’ufficio postale di Sirignano nel luglio precedente, circostanza di cui, come ha poi sostenuto la difesa nel processo, la donna non aveva però memoria. La difesa, rappresentata dall’avvocato Carolina Schettino che ha optato per il rito abbreviato, ha puntato infatti la sua strategia processuale sulla dimostrazione dell’assenza di dolo, elemento imprescindibile per la configurazione del reato di simulazione di reato. Due le tesi sostenute dalla difesa in aula: da un lato la dimenticanza genuina dell’incasso dell’assegno, dall’altro l’induzione in errore determinata dalle informazioni errate fornite dalla stessa società che aveva erogato l’assegno, che secondo la difesa hanno rafforzato nell’imputata la convinzione di essere vittima di un reato. L’azienda avrebbe infatti comunicato tramite operatore di call center un numero di assegno diverso da quello effettivamente incassato e, quando la donna si era recata presso la sede della società e le era stato riferito che l’assegno era stato incassato da terzi al nord Italia.
Una buona fede da parte dell’imputata, che come sottolineato dalla stessa difesa è stata dimostrata anche dal comportamento tenuto durante l’intero procedimento: la signora D. non ha mai disconosciuto la propria firma quando le è stato mostrato l’assegno durante le indagini e non ha mai richiesto ulteriori rimborsi dopo l’incasso. “Non è stata la signora ad azionare inutilmente la macchina della giustizia con la sua denuncia – dovuta a una mera dimenticanza- con conseguente sviamento delle funzioni istituzionali, quanto piuttosto gli stessi organi accertatori, che non avrebbero proprio dovuto iniziarlo questo procedimento ” ha sottolineato la difesa nelle conclusioni, evidenziando come sia mancata completamente la consapevolezza di affermare il falso, requisito essenziale quello dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.
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