Imprenditori nella morsa di tre clan: Bocciero agi’ come referente del Nuovo Clan Partenio

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SALERNO- Rigettato dai giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione il ricorso presentato dalla difesa di Diego Bocciero, il penalista Raffaele Bizzarro, contro la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno che il 30 dicembre ha confermato l’ordinanza del 12 dicembre del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura Antimafia di Salerno, con la quale era stata applicata nei confronti di Diego Bocciero la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata dal metodo mafioso commessa dall’ottobre 2024 in poi nei confronti di due imprenditori della zona montorese. Bocciero, in concorso con Antonio Donniacuo, Massimo Evangelista, Rocco Ravallese (di recente finito agli arresti domiciliari) e Luigi Pescatore, tutti consapevoli secondo gli inquirenti, dei prestiti usurari erogati con minacce derivanti dalla loro fama criminale e della prospettataappartenenza, a clan camorristici operanti nell’avellinese (e segnatamente al Nuovo clan Partenio) avrebbero costretto i due imprenditori a pagare direttamente in loro favore (e non più due soggetti stabiesi) il debito usurario
residuo quantificato in euro 60.000,00 da corrispondere in rate mensili di euro 2.000,00. Lo stesso Bocciero, come ricostruito dalla Dia di Salerno, avrebbe incontrato nel mese di ottobre 2024
presso un bar una delle vittime il quale, presentandosi come referente del Nuovo Clan Partenio, e imponendo di
non effettuare ulteriori pagamenti alle persone di Castellammare di Stabia in quanto, secondo la logica criminale, trattandosi di operazione economica riguardante imprenditori operanti sul territorio irpino, l’operazione usuraria ed i conseguenti vantaggi economici spettavano direttamente alla criminalità
organizzata locale, ovvero al Nuovo Clan Partenio. La decisione dei giudici della Suprema Corte quando Bocciero era ancora latitante, qualche giorno dopo e’ stato catturato in Tunisia nel corso di un blitz che ha visto il coordinamento tra i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, l’ Interpol e la sottodirezione per la ricerca economica e finanziaria della Polizia di Giustizia a Karjani (Tunisia), ora si attende la sua estradizione. Nella motivazioni, depositate qualche giorno fa, per i giudici della Suprema Corte Bocciero “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non ha di certo rivestito nella vicenda un ruolo marginale e defilato, essendo per contro emerso che lo stesso ha intimato alle persone offese, durante l’incontro di provvedere ai pagamenti in favore del gruppo avellinese, rivendicandone il predominio criminale sul territorio in cui avveniva l’operazione illecita”. Nessun dubbio, per i giudici della Suprema Corte anche con riguardo alla sussistenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 416 (il vecchio articolo 7 e aggravante mafioso). Per la Cassazione anche in questo caso ampiamente motivata dal Tribunale, visto “lo stato di notevole soggezione nel quale versavano le persone offese che rimarcavano nelle loro dichiarazioni come nel corso degli incontri con gli esponenti del sodalizio avellinese, il Bocciero e Massimo Evangelista rivendicavano il credito affermando il proprio controllo criminale del territorio in cui le vittime vivevano e lavoravano, con modalità tali da suscitare una condizione di intimidazione, peraltro chiaramente espressa dal .. durante un dialogo intercettato con …m nel quale si mostrava pienamente a conoscenza della pericolosità degli interlocutori”. Aggiungendo anche che: “Evangelista e Bocciero si erano presentati alle vittime come intranei al gruppo camorrista cui era riconducibile la pretesa estorsiva. La minaccia in tale contesto non necessitava di essere esplicitata in quanto, come evidenziato dal G.i.p. nel provvedimento cautelare richiamato dal Tribunale, le complessive modalità esecutive della condotta, supportata sin dall’esordio, dal richiamo a logiche spiccatamente criminali di controllo del territorio, realizzavano una chiara evocazione della forza di intimidazione dispiegata dal sodalizio criminale (diremmo meglio: dei sodalizi criminali) del quale gli autori delle intimidazioni erano intranei o contigui, ingenerando nelle vittime la peculiare coazione psicologica correlata alla percezione dell’esistenza di un gruppo organizzato operante secondo i canoni della criminalità mafiosa; carica evocativa ancor piùnevidente anche tenuto conto delle continue intimidazioni subite dalle vittime nel momento in cui interrompevano i pagamenti e dopo essere state convocate dalle forze dell’ordine e dal
riferimenti al fatto che le somme oggetto dell’attività usuraria erano destinate non a singoli ma ai clan camorristici operanti sul territorio”.