Imposta di soggiorno, il Commissario Perrotta approva il Regolamento: via il 1 gennaio

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AVELLINO- Due euro per il pernottamento in Hotel da 4 Stelle fino a Cinque Stelle, un euro e cinquanta per gli Hotel da 1 a 3 stelle, un euro e cinquanta per Ostelli, Agriturismi, B&B, Affitti Brevi e altre strutture ricettive, un euro per i Campeggi. Queste le tariffe previste dalla delibere del Commissario Straordinario Giuliana Perrotta con i poteri del Consiglio Comunale: Istituzione imposta di soggiorno – approvazione Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno” a firma del Dirigente dell’ufficio Politiche Europee, Cultura e Turismo e Gestione del Patrimonio, dott. Francesco Tolino.

L’IMPOSTA
L’imposta di soggiorno è istituita sul territorio della Città di Avellino in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e suo Regolamento di attuazione. L’applicazione dell’imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° gennaio 2026. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e di promozione del territorio compresi tra le funzioni e compiti spettanti al Comune.

LE STRUTTURE INTERESSATE
Tra le strutture ricettive sono comprese: Strutture alberghiere; Campeggi; Strutture extra alberghiere per ospitalità collettive; Strutture extra alberghiere civile abitazione Residence, Agriturismi; Bed & Breakfast. Immobili ad uso abitativo con contratti di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi). L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alla loro ubicazione, come anche definita dalla normativa regionale, e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

LE ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Avellino; Minori fino al compimento del 14° anno di età; Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente; Entrambi i genitori dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio; Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio; Le guide turistiche, gli autisti dei pullman persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori; Non minorenni, partecipanti a visite di istruzione scolastica iscritti in scuole superiori statali o parificate o omologhe estere purché non alloggino in strutture 3 stelle e 4 stelle o superiori; Le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Avellino) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino; L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.