Fondi da Invitalia per un negozio. Chiude prima di 5 anni: condannato

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VALLE IRNO- Condannato a restituire ad Invitalia S.p.a., la somma di 24.290,37, oltre accessori di legge dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania. Questa la decisione della Sezione Giurisdizionale presieduta da Michele Oricchio, in parziale accoglimento della richiesta avanzate dalla Procura Regionale che aveva invocato la restituzione ad Invitalia S.p.a. della somma di 28.452,95 euro oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia in relazione agli addebiti contestati.

IL FATTO
La vicenda giudiziaria era nata dalla segnalazione, a cura della Guardia di Finanza di Napoli, di una fattispecie di danno erariale discendente dall’indebita percezione di un contributo pubblico ex d.lgs. n. 185/2000 finalizzato a promuovere iniziative di lavoro autonomo in zona svantaggiate del Paese.In data 20.10.2011, l’odierna convenuta sottoscriveva l’istanza di contributo per un negozio di abbigliamento, con sede in un centro irpino della Valle dell’Irno. A fine novembre 2014 aveva anche dichiarato che la sede dell’iniziativa era rimasta immutata mentre dai rilevamenti effettuati attraverso l’Anagrafe Tributaria risultava la cessazione dell’attività in data trenta novembre del 2014. Con delibera del 18.5.2018, Invitalia provvedeva, poi, a revocare l’agevolazione concessa e ad emettere in data 12.2.2020 ingiunzione di pagamento a carico della parte per la restituzione dell’importo di € 28.452,95, comprensivo degli interessi maturati e maturandi. Nel frattempo la parte convenuta in sede penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) con sentenza del Tribunale di Avellino, dichiarata esecutiva dalla Corte d’Appello di Napoli nel 2023.
Per la Procura contabile, l’illecito amministrativo in esame discenderebbe perpetrata attraverso la cessazione anticipata dell’attività e la violazione degli obblighi informativi annuali sull’andamento della medesima. Si sarebbe trattato dunque di “un’ ipotesi di occultamento doloso del danno, per cui l’obiettiva conoscibilità del fatto dannoso coinciderebbe con il momento conclusivo degli accertamenti della Guardia di Finanza (novembre 2018) o con il successivo provvedimento di revoca emesso da Invitalia…..L’intero importo delle somme non restituite rappresentava danno erariale in ragione dello sviamento del contributo dalla finalità assegnata con sottrazione delle relative risorse economiche ad altri possibili beneficiari”.
Per il Collegio infatti: ” la convenuta svolgendo l’attività finanziata per circa due anni rispetto ai cinque stabiliti ed omettendo le dovute informazioni nei confronti dell’Ente erogante abbia violato espressamente gli obblighi, legali e convenzionali, caratterizzanti il rapporto di servizio con Invitalia”. Hanno anche rilevato come: ” l’omissione informativa in ordine alla cessazione anticipata dell’attività integri gli estremi di un’ipotesi di occultamento intenzionale del danno erariale, venuto successivamente ad emersione all’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza”.