Clan Sangermano, i giudici: ha capacità intimidatrice ed elementi della “nuova mafia”

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VALLO LAURO- “La prevaricazione, il ruolo regolatore dei conflitti, l’offerta di protezione, la forza di intimidazione, l’omertà, la fama criminale”. Sono tutti gli elementi costitutivi riferibili al clan Sangermano e al fatto che si trattasse di un’ organizzazione. Si tratta dell’inchiesta di Procura Antimafia di Napoli e Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, conclusa con un blitz nel novembre del 2022. E’ quelllo che hanno messo nero su bianco in sessanta pagine di sentenza i giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi presentati dai legali del boss Sangermano Agostino classe 79, di Buonincontri Giuseppe, Nappi Paolo, Sepe Onofrio e Sepe Salvatore. Questi ultimi due in Appello avevano ricevuto uno sconto di pena per l’assoluzione rispetto ad alcuni capi di imputazione. Per tutti gli altri c’era stata la conferma della sentenza Gup del dicembre 2023. Nello specifico, per i giudici della Cassazione, come gia’ per quelli di Appello: ” la strumentalizzazione del nome del Sangermano si è rivelata efficiente nel piegare la volontà delle vittime senza necessità di fare ricorso ad alcuna forma di intimidazione esplicita” a testimoniarlo le dichiarazioni delle vittime degli episodi estorsivi.
LA “NUOVA MAFIA” CARATTERIZZATA DALLA FORZA DI INTIMIDAZIONE
Per i giudici della Suprema Corte: secondo la sentenza impugnata, infatti, l’associazione ha una propria mafiosità che manifesta all’esterno, in modo autonomo, pur avvalendosi anche
dell’assoggettamento già realizzato nel territorio nolano, dalle singole mafie
storiche, in quanto opera, in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene, rispetto ad esse, una propria autonomia gestionale ed economica.La Corte di appello si è espressa, dunque, su tale sodalizio individuando una mafia “nuova”, come tertium genus, descrivendo il fenomeno mafioso come oggetto di evoluzione. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità quanto
alla pervasività della pressione criminale diffusa sul territorio, è sufficiente ad integrare il reato, che il sodalizio minacci non solo la vita o l’incolumità personale, ma anche le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili anche di tipo relazionale delle persone che
vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà. In altri termini sussiste una forza di intimidazione della nuova compagine associativa”. Stabilendo anche dei criteri precisi da cui desumere questa capacità intimidatrice: “Al riguardo, è stato chiarito che, nell’ipotesi di “nuove mafie”, è necessario accertare se il sodalizio: –a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in modo da essere capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; –b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; –c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale e abbia conseguentemente prodotto un.assoggettamento omertoso nel “territorio” in cui l’associazione è attiva”.
L’ORGANIZZAZIONE DEL CLAN
La sentenza di Appello aveva sottolineato, tra le altre cose: “che il clan in esame ha un modello organizzativo: innanzi tutto, sussiste il rapporto gerarchico, stante la chiara connotazione del gruppo, con il Sangermano avente il ruolo indiscusso di capo, e gli altri imputati come gregari dediti alla realizzazione dei reati fine. L’esistenza di un’articolata compagine, con attribuzione di ruoli specifici in capo ai componenti, disvela che l’associazione era in grado di esistere a prescindere da ciascuno dei partecipi e degli stessi vertici che pure hanno, come del resto di norma avviene, una peculiare caratura, senza che questo escluda che, nel caso in cui ne venga meno l’apporto per qualsiasi causa, l’associazione continui ad operare”.
I RAPPORTI CON LE MAFIE STORICHE
Inoltre, i giudici di merito hanno apprezzato anche il riconoscimento dei
“rapporti tra detto clan ed altri gruppi criminali operanti sul territorio nolano (in particolare i Cava ed i Graziano, rispetto ai quali si ponevano in posizione sovraordinata), i rapporti tra i gruppi erano improntati a reciproci favori (chiaro indice di mafiosità), avevano una comune matrice camorristica, avevano stretto accordi perregolamentare gli ambiti operativi di ciascun gruppo
Il gruppo non esitava a manifestare la propria carica intimidatoria, come in
occasione della spedizione punitiva compiuta in danno di…; impartendo – a riprova del prestigio criminale acquistato – ai sodali di altri gruppi criminali il divieto di avvicinarsi alla zona territoriale di influenza); partecipando a summit con altre organizzazioni camorristiche; dando l’autorizzazione alla esecuzione di azioni violente.L’attività intercettiva descrive il sostentamento economico dei detenuti, da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell’associazione mafiosa secondo il quale grava sull’associazione l’obbligo di provvedere al sostegno economico degli associati e delle loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, al
contempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà (v. 155 e
156 della sentenza di appello).
E’ emblematico che il sodalizio in questione fosse percepito all’esterno,
come “clan Sangermano”, in quanto l’elevata caratura criminale del capo
evidentemente aveva strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa ha finito per confondersi. Ed ancora, la Corte di appello è pervenuta ad esiti che confermano rilevanza penale alla pur riconosciuta esistenza di un nucleo territoriale strutturato, direttamente collegato, per il tramite, di Sangermano Agostino, alla camorra napoletana in grado di offrire protezione, ad esempio, per la risoluzione di controversie tra i privati, proprio in considerazione dell’aura criminale di cui il gruppo era ammantato”. Il riferimento anche all’esistenza di un “”quartier generale” del clan facente capo ai Sangermano, in progressiva contrapposizione ai clan Cava e Fabbrocino, che riveste un significato altamente simbolico del potere criminale egemone su tutto il territorio.A tale ultimo riguardo, ciò è documentato dal contenuto delle captazioni, relative a un vero e proprio pellegrinaggio degli associati presso le case dei Sangermano, per ricevere disposizioni e rendicontare sui guadagni illeciti e sui reinvestimenti, e nelle quali gli affiliati parlano di dette abitazioni come la “roccaforte loro”.
Nella sentenza di primo grado a p. 638 e ss. si dà dettagliatamente atto del
controllo costante dell’area adiacente alla abitazione del Sangermano sita in
Livardi, controllata soprattutto durante l’assenza del capo. A tal fine l’attività di indagine ha appurato come la villa del Sangermano era vigilata da numerose telecamere”
IL RACKET DELLA MOZZARELLA E LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI
Questa vicenda giudiziaria e’ una storia di bufale, quelle realizzate dal latte e imposte dal clan tra nolano e Irpinia e di presunte “bufale”, quelle che per le difese avrebbero riferito i collaboratori di giustizia. Ecco cosa scrivono i giudici in merito: “Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano fatto riferimento all’esistenza del clan Sangermano, capeggiato da Sangermano Agostino che aveva dato luogo ad un gruppo criminale autonomo strutturato e dotato di armi, che si avvaleva dell’aura criminale del capo e di metodi violenti così da imporsi nel territorio nolano per ciò che concerne usure ed estorsioni. Gli stessi collaboratori hanno riferito che il gruppo era in grado di controllare l’intero territorio, accumulando consistenti risorse illecite, attraverso la realizzazione di usure (v. dichiarazioni di Acunzo Aniello) ed estorsioni (v. dichiarazioni di De Martino Salvatore), aveva un proprio radicamento territoriale raggiunto anche attraverso la mediazione con altri gruppi criminali con i quali organizzava una strategia camorristica comune sull’area nolana (v. dichiarazioni di Di Domenico Marcello che ha precisato che aveva raggiunto l’accordo di dividere a metà il ricavato delle estorsioni poste in essere nei confronti delle attività commerciali della zona di Nola; v. dichiarazioni di Ambrosio Luigi nel corso delle quali ha precisato che su Nola non vi erano altri gruppi al di fuori dei Sangermano), si avvaleva dei metodi violenti utilizzati, aveva una struttura verticistica, disponeva di una consistente provvista economica di natura illecita gestita a beneficio del gruppo”.La Corte di appello, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Tribunale,ha evidenziato come il settore della vendita delle mozzarelle di bufale, rectius la sua imposizione ai titolari di esercizi commerciali, era settore di elezione del clan Sangermano, per come espressamente riferito da Sepe Salvatore: qua la mozzarella è camorra, è mafia (progr. n. 8543), sicché lo stesso poteva imporre l’acquisto di mozzarelle in quanto camorrista”.
LA FORZA DI INTIMIDAZIONE E L’AURA DEL CAPOCLAN
Per i giudici ” è stata valorizzata la forza intimidatrice costruita anche sulla fama
criminale del capo famiglia e sui collegamenti di questi con le famiglie
camorristiche di origine, secondo le propalazioni dei collaboratori di giustizia. In base a queste sono state riconosciute a Sangermano Agostino non solo la professionalità criminale propria di chi appartiene a un gruppo organizzato ed esercita la propria influenza su un determinato territorio, ma altresì il ruolo di protettore/regolatore, in grado di assicurare le pretese criminali degli altri gruppi criminali.Secondo la sentenza impugnata, le prove acquisite nel presente giudizio offrono la prova della sussistenza degli elementi costitutivi checaratterizzano un’associazione di stampo mafioso”. Aerre