Calcio: multa per l’Avellino, le decisioni del Giudice Sportivo

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Queste le decisioni del giudice sportivo relative alla diciannovesima giornata del girone B di Prima Divisione. Ammenda di 750 euro per l’Avellino.
AMMENDE:
€ 2.500,00 ANDRIA BAT S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere tre petardi sul terreno di gioco, uno dei quali in prossimità dei raccattapalle che dovevano ricorrere alle cure dei sanitari.
€ 1.000,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perché propri sostenitori, in campo avverso, durante la gara intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica.
€ 1.000,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, durante la gara, esponevano uno striscione offensivo per l’opposta tifoseria.
€ 750,00 AVELLINO 1912 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze.
€ 500,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso facevano esplodere nel proprio settore tre petardi, senza conseguenze.
€ 350,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.
DIRIGENTI:
INIBIZIONE FINO AL 12 FEBBRAIO 2013:
COPPOLA BENITO (LATINA CALCIO S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, r.A.A.).
ALLENATORI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
COZZA FRANCESCO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) perché in stato di squalifica dalla tribuna impartiva indicazioni tecniche all’allenatore in seconda (sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com. Uff. n 109/DIV del 20.1.2013, r.cc e proc.fed.).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) per aver colpito un avversario con un pugno all’altezza della nuca.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
PIPPA ANDREA (BARLETTA CALCIO S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario impedendogli la segnatura di una rete.
BRIGANTI MARCO (GUBBIO 1910 S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
BENASSI MAIKOL (CARRARESE CALCIO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
MALACCARI NICOLA (GUBBIO 1910 S.R.L.) per aver proferito una espressione blasfema al termine della gara al rientro negli spogliatoi (r. proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VIII INFR):
MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
PICCINNI MARCO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)
PESTRIN MANOLO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
CRESCENZI LUCA (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
SACILOTTO LUIZ GABRIEL (LATINA CALCIO S.R.L.)
BALZANO DARIO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)

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