Ato Rifiuti, Mercogliano scrive al Prefetto e all’Anac

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Antonio Mercogliano,
Antonio Mercogliano, sindaco Pago Vallo Lauro

AVELLINO- Una lettera indirizzata all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto di Avellino perché verifichino, per i profili di rispettiva competenza una serie di questioni, tre in particolare. In primis ha chiesto di valutare “l’esistenza di cause di incompatibilità legate alla presenza di Amministratori Locali/Consiglieri Provinciali al vertice dell’organo gestionale della società partecipata pubblica denominata “ IRPINIA RIFIUTI ZERO S.P.A.” Il sindaco di Pago Vallo Lauro e consigliere dell’ente d’ambito Antonio Mercogliano dopo una serie di istanze ispettive, insoddisfatto dai chiarimenti giunti dai vertici dell’ente, porta il caso all’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della Prefettura di Avellino. Lo stesso Mercogliano ha sollecitato una valutazione sull’esistenza: “di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazionealle nomine perfezionate in seno al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale della società partecipata pubblica denominata “IRPINIA
RIFIUTI ZERO S.P.A.” Infine, per ultima questione è stata posto un rilievo relativo alla: “legittimità delle modalità di reclutamento del personale utilizzate in seno all’ATO RIFIUTI DI AVELLINO ed alla società in house IRPINIA RIFIUTI ZERO S.P.A. e, dunque, se dette modalità di reclutamento siano figlie di
un’azione amministrativa trasparente ed imparziale”. I riferimenti sono quelli già avanzati nelle ultime settimane, relativamente alle nomine sia delle cariche che dei Revisori della IRPINIA RIFIUTI ZERO. Per cui lo stesso Mercogliano ha evidenziato come: “Non sfuggirà a Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione che: il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società – oltre ad essere Sindaco pro tempore del Comune di Candida – versa in una condizione di sicura incompatibilità ai sensi della c.d. Legge Severino, tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013 [“A coloro che nei due anni
precedenti (…) abbiano fatto parte (…) del consiglio di una provincia, (…) non
possono essere conferiti: (…) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto
privato in controllo pubblico (…) di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione”], in quanto Consigliere della Provincia di
Avellino in carica al momento della accettazione della nomina [e a tutt’oggi] e
tenuto conto che lo stesso non può, tra le altre cose, che esercitare al vertice di
una S.p.A., che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti , quelle “deleghe gestionali
dirette” rilevanti ai fini della declaratoria di incompatibilità ; il Presidente del Collegio Sindacale, dr.ssa Rosanna Romanini, è coniugata con il Sindaco p.t. di Baiano, Comune rappresentato – oltre che dallo stesso Sindaco nell’Assemblea dell’Ente d’Ambito – dal Consigliere Comunale Francesco Masi nel Consiglio d’Ambito (organo che ha proceduto alla nomina della stessa, senza ricorrere ad uno straccio di procedura ad evidenza pubblica)”. Questioni sulle quali lo stesso consigliere aveva avanzato istanze a cui è stato dato un riscontro che non lo ha affatto convinto: “Il riscontro offerto alle istanze di sindacato ispettivo – non sfuggirà all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’U.T.G. in persona di Sua Eccellenza il Prefetto – è del tutto insoddisfacente, sempre che l’ATO RIFIUTI DI AVELLINO non sia da considerarsi una sorta di “zona franca”
, all’interno della quale vigono leggi e principi differenti rispetto a quelli che generalmente animano l’azione amministrativa che – se non mi sfugge qualche novella, anche di rango costituzionale, in materia – deve ancora essere improntata, tra gli altri, ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). E la condizione in cui versa l’ATO RIFIUTI DI AVELLINO – mi spiace evidenziarlo – è ancor più grave laddove si pensi che , in tutti i ruoli chiave per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (anche nell’ottica del superamento del
successivo controllo di legittimità dell’attività gestionale a farsi) – si ribadisce –sono stati reclutati Amministratori Locali [ovvero prossimi congiunti di questi ultimi] che, in quanto tali, siedono all’interno dell’Assemblea dei Sindaci e che, dunque, partecipano all’elezione dei componenti di quello stesso Organo [il Consiglio d’Ambito] che ha proceduto alla loro nomina diretta o dei loro congiunti. In genere – seppur, a quanto pare, il Direttore Generale dell’ATO RIFIUTI DI AVELLINO non sia dello stesso avviso – questa è una manifestazione di palese e grave “conflitto di interessi” che il sistema delle Leggi che regolano il funzionamento della P.A. (in ossequio , proprio, ai principi Costituzionali di imparzialità e buon andamento) tende a contrastare”. Stigmatizzato anche il comportamento del direttore generale Annarosa Barbati.- il Direttore Generale Ing. BARBATI “confonda” le procedure di selezione con i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei candidati, di cui all’art. 11 del D.lgs. 175/2016;
– il Direttore Generale Ing. BARBATI non ritenga, anche nella sua qualità di
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione , che l’Organo
Gestionale e quello di Controllo della società in house “IRPINIA RIFIUTI
ZERO SPA” debbano essere selezionati in conformità ai principi di cui all’art.
35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riferendo, in
maniera alquanto singolare, che “non risulta sia stato reclutato personale da parte della società Irpinia Rifiuti Zero s.p.a. ”L o stesso Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione sia stato, da ultimo, nominato (nuovamente) Direttore Generale dell’Ente senza ricorso a procedura alcuna utile a garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , a nulla rilevando il ricorso al termine improprio di “ rinnovo” , non essendo – si badi – la facoltà di rinnovo prevista dal precedente avviso pubblico per procedura comparativa , cui i concorrenti hanno, evidentemente, preso parte sulla scorta del fatto che l’incarico avesse durata limitata nel tempo (quinquennale) e non certo, potenzialmente, illimitata; – che, a sua “discolpa”, il Direttore Generale, Ing. BARBATI, ha richiamato: a) da un lato, la precedente procedura comparativa, ratificata con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 luglio 2018, come se, una volta selezionato un Direttore Generale per un periodo di tempo determinato – giustappunto, per non oltre cinque anni – sussista il diritto di bypassare ad libitum le procedure comparative di selezione del personale presso la P.A., laddove, come ampiamente evidenziato nell’istanza di sindacato ispettivo, né l’avviso pubblico cui ella (al pari di altri concorrenti) ebbe a partecipare, né il conseguente contratto successivamente sottoscritto, prevedessero il diritto al rinnovo e, dunque, la possibilità di obliterare per il successivo quinquennio le procedure di reclutamento del personale e quei
principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 più volte richiamati;
b) dall’altro, una presunta prassi che sarebbe stata applicata in seno “ agli
altri ATO della Regione Campania” – prassi, fra le altre cose, sconosciuta allo
scrivente – e che, ad ogni modo, non conferisce ad alcuno il diritto di
bypassare ad libitum le procedure comparative di selezione del personale
presso la P.A., discorrendo di un “rinnovo” cui ella, all’evidenza, non aveva
alcun diritto; che, proprio il soggetto Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione.della Corruzione, così rinominato – si direbbe, “intuitu personae”