Anno Giudiziario, calano i fascicoli pendenti e ci sono i primi effetti della Cartabia

0
4565
Inaugurazione_anno_giudiziario

Ancora numeri in calo per le pendenze in materia Civile e Penale per il Tribunale di Avellino anche nel 2023.

E’ quanto si evince dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’annualità 1.7.2022-30.6.2023 firmata dal presidente Vincenzo Beatrice (dal 1 dicembre in quiescenza) e per il settore Penale dal presidente Roberto Melone (attuale Presidente del Tribunale facente funzioni) relativa alle osservazioni circa il funzionamento della giustizia nel circondario di Avellino nel periodo luglio 2022-giugno 2023, insieme agli effetti delle riforme in materia Civile e Penale dettati dalla Cartabia presentate oggi nel corso della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Distretto di Napoli.

“Il consuntivo dell’annualità in verifica attesta positivi risultati in tutti i settori-scrive Beatrice- come emerge dall’elaborazione riportata nel prosieguo. La pendenza è diminuita nella quasi totalità dei comparti, riflesso del perdurante elevato impegno dei magistrati, professionali ed onorari, e del personale amministrativo” .

AREA CIVILE
Nel Civile ordinario come rileva la relazione: “Perdura l’andamento positivo del settore, con riduzione della pendenza complessiva: da 7.864 procedimenti, si è passati a n.7.492, con una riduzione del 4,73%, conseguita tuttavia anche grazie ad una riduzione delle nuove iscrizioni, passate da 5.304 procedimenti a 4.769.
In ogni caso, le definizioni, in numero di 5.146 hanno superato le nuove iscrizioni, come detto in numero di 4.769”. Stesso discorso anche per il settore Lavoro-previdenza-assistenza. “La pendenza complessiva è diminuita in misura pari ad un ragguardevole 25,38%: da 5.782 procedimenti si è passati a 4.314-si legge nella relazione- malgrado la sostanziale conferma della sopravvenienza complessiva (da 3.910 a 3.821). La riduzione coinvolge tutte le tipologie di giudizi (lavoro, previdenza, ATP), per effetto di sensibile aumento delle definizioni (da 4.508 a 5.289)”. Per quanto riguarda il settore “Fallimentare e altre procedure concorsuali”, si legge sempre nella relazione: ” Continua la riduzione della pendenza delle procedure fallimentari (da 697 a 586), in misura superiore rispetto a quella già realizzata nella scorsa annualità: nell’ultimo anno la riduzione è stata del 15,92% (anno precedente 9,71%); ciò malgrado si considerino i soliti ostacoli a migliori risultati, ossia la difficoltà di realizzazione dell’attivo e i tempi, a volte lunghissimi, di definizione della cause generate dal fallimento”. In totale nel settore Civile, come emerge anche dalle tabelle allegate per il riferimento al primo semestre del 2023 i procedimenti definiti sono 8192 (di cui 2897 con sentenza), quelli sopravvenuti invece sono 7363. I pendenti sono 9836.

SETTORE PENALE
Il primo dato è quello relativo ai procedimenti iscritti nel periodo di riferimento dalla Procura della Repubblica di Avellino. Si tratta di 6368 procedimenti, mentre quelli definiti sono invece 7362. Una pendenza finale di 3775. Si tratta di una percentuale di -14% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per quanto riguarda invece il settore giudicante, nel Collegiale: “Nell’ultima annualità la pendenza è diminuita (da 271 a 259 processi), a fronte di una riduzione sensibile della sopravvenienza (da 150 a 114). Le definizioni, sebbene diminuite (da 149 a 136), hanno comunque superato le sopravvenienze”. Per quanto riguarda il settore Monocratico: “La pendenza è diminuita (da 4.446 a 4.173 processi).
La sopravvenienza è diminuita, passando da 2.871 processi a 2.564. non è tuttavia tornata ai livelli, molto più bassi, degli anni giudiziari precedenti: basti pensare che nell’annualita1.7.2021-30.6.2022 sono stato iscritti 1.774 processi.Le definizioni sono lievemente aumentate rispetto all’anno precedente (da 2.644 a 2.734).
Misure di prevenzione e Gip/Gup hanno quasi azzerato i fascicoli che li riguardano.

CARTABIA: PRIMI EFFETTI
Quali sono stati gli effetti della Riforma Cartabia nel settore Penale e’ l’oggetto della parte della Relazione curata dal Presidente di sezione Roberto Melone, Coordinatore dell’Area Penale.
“Ormai cessati completamente gli effetti delle abrogazioni di reati introdotte con i d.lgs 7 e 8 del 15 gennaio 2016, effetti in passato nitidamente percepibili, gli unici interventi normativi volti alla riduzione delle pendenze sono gli istituti di deflazione processuale attualmente vigenti.

Questi ultimi hanno determinato risultati tra loro molto differenti”. Per primo infatti : “L’ampliato ambito di operatività della querela introdotta dalla cd. Riforma Cartabia, che ha interessato anche reati statisticamente molto frequenti nelle udienze penali, in particolare il furto, in precedenza quasi sempre procedibile d’ufficio (ma anche le lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.1 c.p., o le lesioni dolose lievi, la truffa e l’ appropriazione indebita, estendendole a forme di manifestazione dei detti reati che prima ne imponevano la procedibilità d’ufficio), ha inciso in maniera significativa sulle pendenze manifestandosi, quindi, come strumento con fruttuosa funzione deflattiva; difatti, pur essendo breve il tempo di concreta operatività della normativa, poiché il termine per presentare querela relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto n. 150/2022 è scaduto solo il 30 marzo 2023 e, quindi, le relative sentenze dichiarative dell’improcedibilità per difetto di querela sono ancora poche, è comunque ipotizzabile per il futuro un significativo abbattimento dei relativi processi e più in generale delle sopravvenienze dibattimentali, con simmetrico incremento dei decreti di archiviazione da parte dei G.I.P.

Evidente è anche l’efficacia, della riforma della sospensione del processo per assenza dell’imputato (art. 420quater c.p.p.), grazie alla quale, dopo le prime verifiche sulla rintracciabilità dell’imputato, il giudice definisce il procedimento con sentenza. E indubbio che con la sua pronuncia il giudice non si “spoglia” definitivamente della causa, poiché le ricerche dell’imputato proseguono fintantoché non si riesca eventualmente a rintracciarlo o si maturino i termini di prescrizione del reato, ma si evita la permanenza del procedimento sul ruolo del giudice, in quello che è stato definito un limbo, per un periodo, il più delle volte nettamente superiore alla media temporale degli altri processi, gravando in maniera significativa sulla misura delle pendenze”.

Invece : “Non sussistono-scrive Melone- adeguate indicazioni statistiche relative all’applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola che impone l’archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna; ciò perché il tempo di operatività della nuova regola di giudizio è ancora troppo breve per consentire una ponderata valutazione.

In particolare, per i procedimenti monocratici da citazione diretta, luogo di conoscenza e di verifica è l’udienza predibattimentale; quest’ultima è stata introdotta per la prima volta con la cd. “riforma Cartabia” entrata in vigore il 30 dicembre 22; le prime udienze predibattimentali, dovendo essere fissare in coda alle udienze dibattimentali monocratiche già fissate (per le quali non sono previsti vagli predibattimentali), sono state celebrate solo da qualche settimana”.

Un passaggio della relazione dedicato anche agli effetti delle norme sulla rinnovazione del dibattimento in caso si alternanza di un magistrato: “Deve segnalarsi l’effetto-scrive il presidente Melone- data la frequente alternanza di magistrati specie in tribunali medio-piccoli quale quello di Avellino, dell’arresto giurisprudenziale pronunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n°41736 Bajrami del 30 maggio 2019 in tema di art. 525 comma 2 c.p.p. L’aver relegato a ipotesi marginali la rinnovazione dell’istruttoria nei processi in cui intervenga un mutamento del giudice ha determinato una riduzione, in alcuni casi molto significativa, dei tempi medi di definizione di questi ultimi procedimenti.

Nel corso dell’anno giudiziario di interesse è stato però introdotto, sempre con la riforma cd. Cartabia, l’art. 495, comma 4 ter c.p.p., la cui entrata in vigore è stata differita al 30 giugno2023. La nuova norma ha previsto, per le ipotesi del mutamento del giudice successive ala detta data, il diritto della parte che vi ha interesse, di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento in contraddittorio, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva, e co munque quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di “specifiche esigenze”

Deve registrarsi, a tal proposito, un ritardo nella fornitura delle strumentazione audiovisive indispensabili, che potrebbe pregiudicare, per il caso in cui la difesa si avvalga della detia nomativa, la durata dei procedimenti riportando la situazione a quella antecedente la citata giurisprudenza”.