Agguato di Via Visconti, i giudici : nessuna prova della presenza di Volzone sul posto

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AVELLINO- La sentenza di assoluzione di Danilo Volzone, difeso dai penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele, dall’accusa di tentato omicidio nei confronti di Francesco Carlo Liotti, la vicenda meglio nota come l’agguato di Via Visconti, passa in giudicato. Nessuna impugnazione da parte della Procura Generale al verdetto emesso dai giudici della Corte di Appello in sede di rinvio nel 2024, tredici anni di reclusione e il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione (escludendo quella del metodo mafioso). Aggravante che è stata però esclusa nel giudizio davanti ai magistrati della V Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, che hanno accolto la tesi difensiva e sulla base del secondo rinvio da parte dei giudici della Corte di Cassazione, dopo l’esclusione dell’aggravante della premeditazione e di conseguenza anche dell’utilizzabilita’ delle intercettazioni captate in altro procedimento, hanno dovuto verificare la prova di resistenza delle accuse senza il materiale probatorio raccolto in un altro procedimento, quello per droga. Dalla sentenza depositata dai magistrati della V Sezione Penale della Corte di Appello, le tesi difensive su aggravanti e prove della presenza di Volzone in Via Visconti vengono ritenute fondate dai giudici di secondo grado. A partire dell’esclusione dell’aggravante contestata.
CADE L’AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE
Per la difesa non ci sarebbero elementi per far ritenere sussistente l’accusa di aver premeditato l’agguato da parte di Volzone. Un carattere di estemporaneita’ che era stato escluso invece dai giudici del Tribunale di Avellino e dalla stessa Corte di Appello di Napoli. Scrivono a tale riguardo i giudici della V Sezione Penale: “Anche per tale elemento “relativo alla ricerca dell’autovettura dalla quale veniva sparata la vittima), come per gli altri attinenti alla fase organizzativa, deve ribadirsi come, collocandosi immediatamente aridosso
dell’s esecuzione dell’ attentato, non è inferibile dagli stessi la persistenza del proposito criminaleper un arco temporale sufficiente al radicamento dello stesso nei termini di premeditazione”. Per cui non esistono un dato ed una prova tale per “qualificare I’elemento psicologico che
termini diversi dal comune dolo di proposito, e quindi nel caso di specie le condizioni a più riprese indicate
dalla giurisprudenza di legittimità come necessarie per qualificare lelemento psicologico che assiste l’azione di tentato omicidio in termini diversi dal comune dolo
proposito, e quindi escludendo l’aggravante contestata”. Il primo effetto di questa esclusione dell’aggravante rimasta in piedi e’ quello per cui si ” determina la necessità di affrontare la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, questione che nella sentenza rescindente ed in quella annullata è stata superata e
ritenuta assorbita da quella prioritaria relativa alla configurabilità dellaggravante soggettiva esaminata”.
INTERCETTAZIONI INUTILIZZABILI
Per i giudici, dunque: “alla luce della riqualificazione dei delitti contestati come non aggravati, all’lecezione difensiva di inutilizabilità delle intercettazioni ex art. 270 c.p.p. per essere le conversazioni state captate nell’ambito del procedimento -74441/2019 RGNR diverso dal presente, ed avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti. Non ravvisandosi inoltre alcun profilo di connessione ex art. 12 c.p.p. tra i due procedimenti e tra i reati per cui si procede qulli per i quali [‘autorizzazione era stata ab origine concessa, secondo i principi espressi dalle S.U con Ia sentenza Cavallo, anche applicabili ratione temporis, l’eccezione difensiva si rivela fondata”. Per cui resta da comprendere se gli elementi a disposizione dell’ accusa, cadute le aggravanti e le intercettazioni, possano superare la cosiddetta prova di resistenza. In termini tecnici, si tratta della valutazione “del compendio indiziario residuo, vale a dire della idoneità delle risultanze diverse dalle intercettazioni da considerare
inutilizzabili a dimostrare la responsabilità dell’imputato odierno per fatti che occupano”. Una prova di resistenza che non e’ stata superata.
IL CAPPELLINO, UN INDIZIO GENERICO, NON PROVA CHE CI FOSSE VOLZONE IN AUTO
Partiamo da quello che la Corte ritiene l’unico elemento valido per porre Danilo Volzone sulla scena dell’agguato. Scrivono i giudici : “La Corte deve rilevare, in premessa, che lunico elemento tra quelli appena riportati, che si rivelerebbe idoneo ad individuare con certezza l’imputato nel passeggero a bordo del’autovettura
utilizzata nelľ’agguato che dal finestrino abbassato sparava contro il Liotti è lidentificazione compiuta dagli operanti di PG ascoltati in dibattimento. Dalla lettura della trascrizione delle deposizioni si evince che gli agenti, non vedendosi con chiarezza il volto dell’attentatore per la
scarsa qualità delle immagini, effettivamente individuavano lo stesso dalla pretesa coincidenza del cappello indossato da questi con quello portato dallimputato sull’immagine del profilo facebook”. Ma proprio questo tema è stato piu’ aspramente contestato dalla difesa, nelle conclusioni del penalista Gaetano Aufiero in particolare: “Tale coincidenza è tuttavia gravemente inficiata dalle circostanze messe in rilievo dalla difesa nel
corso delle argomentazioni svolte anche nella discussione dinanzi a questa Corte e dalla visione dei fotogrammi messa a disposizione del collegio nel corso dell’udienza. Invero, dalla visione della
copia dellimmagine esibita dalla difesa, il fregio del cappllo non risulta chiaramente riprodotto e, come messo in evidenza dal difensore, il testimone di PG ascoltato in dibattimento di primo grado dichiarava, diversamente da quanto riportato….conclusione per cui il cappello visibile dai fotogrammi durante la sparatoriafosse il medesimo indossato dall imputato nelle immagini esaminate dagli inquirenti costituisce, in assenza di ulteriori elementi idonei allidentificazione, una deduzione di valenza generica, che non
consente la certa identificazione dell’imputato nell’attentatore a bordo dell’autovettura. Altro elemento esaminato sulla scorta delle dichiarazioni dei testimoni di PG riguarda Ie fattezze del
braccio dello sparatore, visibile perché sporto dal finestrino durante l’azione di fuoco”. Tutti motivi per cui “il dato fondamentale per addivenire con sufficiente grado di certezza all’identificazione dell’imputato odierno nel soggetto che sparava contro Liotti sia quindi costituito dalla circostanza che lo stesso si trovasse a bordo dell’autovettura che il sistema cattura targhe consentiva di individuare nella Renault Twingo, in uso….. Solo tale elemento infatti, secondo quanto fino ad ora esposto, sarebbe in grado di collocare in modo certo Volzone
sul luogo del fatto al preciso momento dell’azione criminale. La Corte, riesaminato l’intero compendio istruttorio utilizzabile ai fini della decisione, ritiene che non sussista prova certa di questa circostanza”. Per cui a sei anni di distanza dai fatti e con un imputato che ha scontato quasi quattro anni di carcere, due sentenze di rinvio della Cassazione, per l’agguato di Via Visconti non c’è un colpevole.