QUINDICI- L’ex sindaco Eduardo Rubinaccio impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar di Salerno che ha respinto il ricorso contro la ricusazione della sua lista alle elezioni comunali di Quindici. Un nuovo ricorso, quello firmato dall’avvocato Alfonso Capotorto, visto che il primo depositato a Palazzo Spada era stato ritirato lo stesso giorno. L’impugnazione davanti ai giudici del Consiglio di Stato e’ contro il Ministero dell’Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino e contro Alessandro Siniscalchi, candidato alla guida di “Rinascimento Quindicese”, rappresentato dagli avvocati Domenico e Gabriele Vitale.
LA DECISIONE DEL TAR
La sentenza dei giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno del 29 aprile 2026, aveva respinto il ricorso proposto dall’ex sindaco e candidato alla carica di primo cittadino per la lista “Quindici nel Cuore” contro la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro di ricusazione della lista, in ragione della incandidabilità dell’ex sindaco Rubinaccio ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. La ricusazione si fondava sulladeclaratoria di incandidabilità di Rubinaccio pronunciata con sentenza del Tribunale di Avellino dell’8 luglio 2024, confermata con decreto della Corte di Appello di Napoli del 26 novembre 2024 (non impugnato e passato in giudicato), “in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del Consiglio comunale di Quindici del 27 aprile 2024”. I giudici della I Sezione del Tar di Salerno avevano evidenziato come: “Quanto all’individuazione dell’ambito oggettivo di riferimento dell’incandidabilità, deve rammentarsi che la giurisprudenza ha evidenziato che “l’incandidabilità debba riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento che ha dato luogo all’incandidabilità (e non un qualsiasi altro Comune compreso nella Regione, anche se, in ipotesi, lontano e privo di alcun collegamento diretto con le dinamiche socio-economiche e politiche e con le vicende istituzionali di quello sciolto)” (Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3087), tanto in coerenza con la ratio della “sanzione” prevista dall’art. 143, comma 11″ aggiungendo anche che :” In caso contrario, infatti si rischierebbe da un lato di vanificare la funzione “afflittiva” che il legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell’Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio e di grave dissesto cagionato all’ente locale, dall’altro di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico-amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l’intervento statale (TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 maggio 2018, n. 3289)”.
IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO
Una interpretazione della norma di riferimento che viene contestata nel ricorso presentato al Consiglio di Stato dall’ex sindaco, perché , come avrebbe rilevato l’avvocato Alfonso Capotorto comporterebbe una compressione del diritto di elettorato passivo di durata potenzialmente indeterminata. Riproposta anche la questione di legittimità costituzionale già avanzata in primo grado. Ora si attende che venga fissato il ricorso davanti ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato.
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