Regionali, il Consiglio di Stato: la scadenza naturale e’ quella della legge statale

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NAPOLI-  “La Sezione ritiene, pertanto, che la potestà legislativa regionale in materia di sistema di elezione – nell’accezione ampia sopra illustrata, che include anche il procedimento elettorale – debba essere esercitata nel rispetto: (a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem (vedasi l’articolo 5 della legge n. 165 del 2004); (b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale (ibidem)”. E’ questa la risposta del Consiglio di Stato al quesito posto dalla Regione Veneto, per chiarire : “se l’articolo 11 della legge regionale n. 5/2012, con particolare riferimento alla previsione del turno primaverile, possa nuovamente trovare applicazione in occasione del prossimo rinnovo degli organi regionali e, quindi, come debba essere interpretato, od anche superato, l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, riguardante il termine della durata degli organi elettivi regionali”. In buona sostanza se a causa del disallineamento della data di scadenza, ovvero il contrasto fra il turno unico in primavera previsto dallo Statuto e la norma nazionale che prevede una durata di cinque anni, si dovesse dunque far prevalere la norma regionale, quindi le elezioni nella primavera del 2026 o quella statale, quindi in autunno, a scadenza naturale. Tutto perché, come si ricorderà, nel 2020 a causa del Covid, le elezioni regionali erano state rinviate a settembre. I giudici hanno anche riferito ” che la che analoga questione non si pone per le altre quattro Regioni a statuto ordinario (Campania, Marche, Puglia e Toscana) chiamate al voto nel 2025, in quanto le relative leggi elettorali regionali non prevedono per lo svolgimento delle relative consultazioni elettorali una finestra elettorale determinata, bensì termini iniziali mobili decorrenti, a ritroso, dalla scadenza della legislatura regionale – il dies ad quem, nell’ipotesi fisiologica di elezioni successive alla scadenza naturale della legislatura, è quindi stabilito dalla sola legge statale – e termini finali, parimenti mobili, decorrenti dalla eventuale cessazione anticipata dalla stessa (cfr., rispettivamente: articolo 1, comma 2 della legge regionale della Campania del 27 marzo 2009, n. 4; articolo 1, comma 4 della legge regionale delle Marche del 16 dicembre 2004, n. 27; articolo 1, comma 2 della legge regionale della Puglia del 28 gennaio 2005, n. 2; articolo 4, comma 1 della legge regionale della Toscana del 26 settembre 2014, n. 51)” . Dunque il nodo da sciogliere era semplice, ovvero. “consultazione elettorale possa avere luogo nella primavera del 2026 in ossequio alla menzionata legge regionale n. 5 del 2012: “diversamente argomentando” – ossia, ritenendo che il quinquennio decorra dalla data effettiva dell’ultima elezione (20 e 21 settembre 2020) – “la scelta espressa dal legislatore statale di posticipare in via eccezionale la tornata elettorale dell’anno 2020 a causa della situazione del tutto straordinaria ed emergenziale che ha caratterizzato quel particolare ed esclusivo momento temporale, condizionerebbe in via definitiva il legittimo esplicarsi della potestà legislativa regionale nella materia, così determinando, pro futuro, una sostanziale inapplicabilità della norma regionale vigente”.