Via libera al Ddl Brambilla: pene più severe per chi uccide o maltratta gli animali

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ROMA- Via libera dal Senato al Disegno di Legge relativo alle “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. La prima novità più rilevante è il fatto che gli animali vengano riconosciuti come “esseri senzienti” e quindi cambia anche la ratio legislativa del Titolo IX del Codice, ovvero: dei delitti contro gli animali. Tra le novità introdotte dalla legge innanzitutto l’inasprimento delle pene. A partire dall’articolo 544 quater, che sanziona gli organizzatori di eventi o competizioni in cui vengono sottoposti a violenze vedranno aumentata la multa da 15.000 a 30.000 euro (sostituendo « la multa da 3.000 a 15.000 euro » ). In caso di combattimenti tra animali, l’articolo 544 quinquies, quello che punisce chi organizza combattimenti tra animali si passa dai 2 ai 4 anni di reclusione (la pena prevista era da uno a tre anni) , con sanzioni fino a 30.000 euro. Alla violazione viene aggiunto anche per chi vi partecipa a qualsiasi titolo. Sono previste aggravanti per gli articoli 544 bis (uccisione di animali) 544 ter (maltrattamento di animali) 544 quater (combattimento di animali) 544 quinquies ( divieto di combattimento tra animali) 638 cp (uccisione o danneggiamento di animali altrui) nel caso in cui i fatti sono commessi alla presenza di minori; se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso”. Chi uccide un animale (544 bis) “se il fatto è commesso adoperando se vizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 ». Niente più sanzioni pecuniarie alternative alla condanna per chi maltratta gli animali. Pene inasprite anche in questo caso. Al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a due anni”. Si introduce poi il divieto di “abbattimento degli animali coinvolti, che dovranno rimanere sotto custodia fino alla fine del processo”. Divieto totale anche di utilizzare pellicce di gatti domestici per fini commerciali. Infine divieto di usare le catene per gli animali: “Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare.che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”.