Tentata rapina alla gioielleria di Mercogliano, il Gup: Liotti fu il basista

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MERCOGLIANO- L’attendibilità delle dichiarazioni rese da una delle due complici della rapina e il riscontro determinato dalle immagini e da tabulati telefonici e presenza della vettura insieme a quelle degli autori del raid. In diciannove pagine il Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha motivato la sentenza di condanna nei confronti di quattro dei sei imputati per la tentata rapina alla Gioelleria “Gioie” di Mercogliano, a partire da Francescocarlo Liotti, ritenuto il “basista” del colpo, fallito nell’ottobre 2024.
LA SENTENZA GUP E LA TENTATA RAPINA
Quattro condanne ed un’assoluzione nel processo con rito abbreviato per gli imputati della tentata rapina alla Gioielleria “Gioie” di Torrette di Mercogliano avvenuta il 22 ottobre 2024. Il Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, il 13 marzo scorso, ha condannato Francescocarlo Liotti, difeso dal penalista Costantino Sabatino a 4 anni di reclusione e 2.400,00 di multa, per cui la Procura aveva invocato una condanna a sei anni. Ciro Velotti e Vincenzo Fortunato a 3 anni e mesi 4 e 2.200,00 di multa, Di Lernia Alessio ad anni 3 e 1.800,00 di multa. Per Liotti , Velotti e Fortunato disposta anche l’ interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, difesi dagli avvocati Salvatore Operetto, Andrea Cilento e Antonio Di Palma. Salvatore Di Martino, difeso dall’avvocato Davide Noli, assolto per non aver commesso il fatto.  La tentata rapina era avvenuta il 22 ottobre 2024 a Torrette. Le due donne che componevano il gruppo riuscivano a farsi aprire fingendosi interessate ad un acquisto; in quel frangente, gli altri quattro complici (di cui uno all’epoca dei fatti minorenne), tutti travisati, giunti dinanzi al negozio a bordo di una autovettura VW T-Roc con targa.contraffatta, davano inizio all’azione criminosa. In particolare, mentre uno di loro restava alla guida dell’auto, gli altri tre, armati di una pistola e di un fucile, irrompevano nell’esercizio.commerciale, non riuscendo tuttavia nell’intento per la reazione di un commerciante vicino
alla gioielleria. Agli stessi veniva fornito supporto logistico ed organizzativo da altre due persone, uno dei quali era Giella incontrate presso un autolavaggio, dove il gruppo criminale, proveniente da Napoli, aveva programmato le attività preparatorie e dove veniva prelevata l’autovettura utilizzata per l’azione criminosa.
LIOTTI FU IL BASISTA DEL RAID
Una serie di elementi e il riconoscimento da parte di una delle complici nella rapina hanno determinato la condanna nei confronti di Liotti. A partire dalla presenza la notte prima della tentata rapina della vettura con la quale le due donne erano giunte in Irpinia, proprio la presenza “nei pressi dell’abitazione del Liotti dell’ auto in
uso alla A…. costituisce significativo elemento di riscontro alle sue dichiarazioni, non potendo ragionevolmente spiegarsi, anche in considerazione delle sopra delineate caratteristiche della strada in cui detta autovettura era stata parcheggiata, se non nell’ottica di un incontro preparatorio alla rapina”. Ma non e’ l’unico elemento d8 riscontro: “Ulteriore elemento che conferma l’attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie della A.. è rappresentato dai passaggi dell autovettura in uso al Liotti che in ben due circostanze risulta aver preceduto le auto coinvolte nella tentata rapina. Inoltre, la circostanza che alle ore 08:31 del giorno del tentativo di rapina l’auto in uso alla … si trovava proprio presso l’autolavaggio ubicato in via Giulio Acciani, costituisce un significativo riscontro alla chiamata in correità dimostrando, senza alcun dubbio che la donna abbia avuto effettivamente modo di recarsi presso il citato autolavaggio e di incontrare personalmente il responsabile dell’esercizio da lei poi riconosciuto nel Liotti Francescocarlo”. Attendibilità piena anche per un’ altra circostanza precisa: “Né l’attendibilità delle dichiarazioni della A.. puo’ essere in alcun modo posta in dubbio in ragione della reticenza che ella ha mostrato allorché le è stato chiesto di fare i nomi dei rapinatori, atteso che tale atteggiamento, evidentemente giustificato dal timore che ella aveva nell’accusare i soggetti con cui ella aveva pregressi rapporti di conoscenza e che pertanto avevano la possibilità di porre in essere azioni ritorsive nei suoi confronti, non
vale a instillare alcun ragionevole dubbio in merito alla veridicità.del riconoscimento effettuato. Ed invero se la Agnino avesse voluto effetivamente mentire per proteggere alcuni dei soggeti coinvolti, ella avrebbe certamente sostenuto il coinvolgimento diretto del Liotti nell’lazione criminosa e non si sarebbe limitata a indicarlo come semplice basista, posto che solo |’indicazione dei soggetti materialmente intervenuti presso avrebbe posto al riparo dalle
indagini i veri responsabili della rapina”.