Avellino – L’attività di monitoraggio e di controllo dei mercati consuetamente condotta dalla Guardia di Finanza si è tradotta nell’attuazione di un articolato programma d’intervento in relazione del periodo dei saldi. Un piano d’azione partito, su disposizione del Comandante Provinciale, Colonnello Mario Imparato, dalla seconda metà di dicembre. In seguito a richieste pervenute dalle diverse associazioni a tutela dei consumatori, gli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del Capitano Salvatore Serra, hanno dato corso a mirati accertamenti, nel capoluogo e in provincia, creando le premesse per poter sviluppare concretamente una specifica azione di servizio nel periodo dei saldi in cui sono frequenti i casi di violazioni delle normative vigenti. In tale contesto gli interventi delle Fiamme Gialle hanno letteralmente “fotografato” la situazione dando corso a specifici rilievi fotografici nei confronti di diversi esercizi commerciali (individuando, a campione, negozi di abbigliamento e di calzature) prima dell’inizio dei cosiddetti “saldi” per verificare il rispetto delle particolari discipline attinenti l’esposizione di prezzi e di percentuali di sconto nel periodo delle vendite straordinarie di fine stagione.
Dopo il monitoraggio dei prezzi praticati prima e dopo l’inizio del periodo dei “saldi”, i militari di Avellino hanno dato corso, dal 9 all’11 gennaio, a controlli in numerosissimi esercizi commerciali di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte riscontrando irregolarità nel 72% dei controlli effettuati.
Tra le diverse violazioni constatate in un caso è stato addirittura accertato che il prezzo di vendita dei cosiddetti “saldi” era stato gonfiato del 50% rispetto al prezzo praticato prima dell’avvio della vendita straordinaria di fine stagione in modo da pervenire ad un prezzo “scontato” del 50%” che in realtà coincideva con l’importo originario di vendita.
Nella maggior parte dei casi d’irregolarità riscontrati i cartellini erano carenti di uno o più degli elementi obbligatoriamente previsti dalla normativa di settore (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo “scontato”), in altri casi la percentuale dei saldi veniva pubblicizzata solo sulle vetrine della attività commerciali mentre i cartellini esposti erano del tutto privi di prezzi (consentendo al commerciante di applicare lo sconto e in maniera non trasparente), altre volte è stato rilevato come lo sconto venisse praticato solo al momento del pagamento.
Al termine delle attività di servizio sono state elevate sanzioni amministrative per circa 15.000 euro nei confronti di esercizi commerciali di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori.
Nel corso delle sopramenzionate attività i militari del Nucleo Mobile hanno constatato anche 10 violazioni per mancata emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale pari a circa il 50% dei controlli eseguiti.
LA NORMATIVA
(Decreto Legislativo nr. 114 del 24.03.1998).
Nel testo normativo viene stabilito come per “vendite straordinarie” debbano intendersi le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli (reali ed effettive) onde favorire l’acquisto di propri prodotti.
Tra le particolari tipologie di vendite, quelle di fine stagione devono riguardare prodotti a carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo) ed il ribasso o lo sconto deve essere espresso in percentuale sul prezzo originario di vendita che deve essere riportato unitamente al prezzo finale. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da una specifica comunicazione che negoziante deve inoltrare all’autorità Comunale; l’operazione può essere oggetto di messaggi pubblicitari in cui vengano prospettate al consumatore condizioni favorevoli di acquisto reali ed effettive.
Gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo prevedono espressamente che i prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, debbano indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità. A beneficio del consumatore (il periodo delle vendite straordinarie di fine stagione non è ancora terminato), si segnala che gli altri elementi che devono in ogni caso essere indicati in maniera chiara dall’esercente per non incorrere nella constatazione di irregolarità sono il prezzo originario, la percentuale di sconto ed il prezzo finale di vendita scontato.
