Separazione carriere, audizione del Procuratore Airoma in Senato

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Airoma

AVELLINO – Il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma ha una posizione “controcorrente” rispetto alla riforma costituzionale dell’ordinanamento giudiziario e della cosiddetta “separazione delle carriere”. Cosa che ha ribadito nel corso dell’audizione in Commissione Affari Costituzionali in Senato, dove si sta discutendo proprio della riforma passata già alla Camera. Il magistrato ha voluto perimetrare in primis anche l’ambito del suo intervento, chiarendo che: “Innanzitutto, una questione di metodo: essendo stato convocato nella mia veste professionale di magistrato, ritengo doveroso attenermi al testo normativo; ogni riferimento alle intenzioni che soggiacerebbero al presente disegno di riforma costituzionale e segnatamente la strumentalità di quest’ultimo alla sottoposizione del p.m. all’Esecutivo non solo non mi interessa, ma credo che debba rimanere fuori da un leale dialogo fra esponenti delle istituzioni”. Nelle otto pagine della relazione, A

Nelle otto pagine della relazione, Airoma ha posto due punti fermi: “Parto da due punti fermi, posti, peraltro, con lucidità dal Procuratore Generale della Cassazione, dr. Luigi Salvato, nell’audizione tenuta innanzi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, che sono così riassumibili: deve ritenersi senz’altro ammissibile una riforma costituzionale che abbia a oggetto la previsione di uno status distinto per il pubblico ministero; non può dirsi sussistente uno statuto del p.m. che si imponga universalmente o, quanto meno, a livello europeo. Vi sono, indubbiamente, dei caratteri da rispettare pur nella diversità delle soluzioni legittimamente percorribili; si tratta dell’autonomia e dell’indipendenza, esterna e interna, del pubblico ministero e dell’unicità dell’ordine giudiziario. Questa è la cornice ineludibile, all’interno della quale e con riferimento alla quale valutare ogni percorso riformatore”.

Questioni molto tecniche, quelle poste dal Procuratore Airoma, che ha proposto anche una soluzione alla paventata ipotesi di un doppio Csm, uno per il giudicante e uno per l’inquirente: “Sul punto appare opportuno – e maggiormente confacente all’unicità dell’ordine giudiziario – più che un CSM ad hoc, un’articolazione del CSM riservata al p.m: soluzione non estranea all’assetto ordinamentale, basti pensare al Consiglio Giudiziario a composizione ristretta o allargata. Tale soluzione – oltre a non comportare significativi aumenti di spesa – manterrebbe quell’unitarietà della giurisdizione indispensabile per garantire efficienza all’organizzazione giudiziaria (si pensi, ad esempio, al necessario confronto sui criteri di priorità). Per altro verso, risponderebbe ad un quesito di coerenza sistematica: se vi è tendenziale preclusione al passaggio da una funzione all’altra e, soprattutto, non si può cambiare funzione nell’ambito dello stesso distretto o regione, come è possibile poi mantenere un sistema ordinamentale che prevede che i p.m. giudichino la professionalità di un giudice (e viceversa)? Giacché qui non si discute di sindacato sull’attività giurisdizionale – che, paradossalmente, imporrebbe la separazione fra giudici di primo grado e giudici di appello, etc.- ma di valutazione della professionalità e della progressione di carriera, cose su cui si misura l’effettività del grado di indipendenza interna. Una più accentuata distinzione di status avrebbe, dunque, come effetto quello di tutelare maggiormente la terzietà del giudice, in modo da rispondere adeguatamente a una chiara aspettativa sociale in tal senso”.

Una proposta anche sulla questione relativa al sorteggio dei componenti della magistratura del Csm: “Come contemperare tali esigenze di rafforzamento dell’indipendenza interna con l’esigenza, altrettanto ineludibile, di preservare l’autorevolezza di un organo di rilevanza costituzionale come è il C.S.M.? La soluzione potrebbe essere quella di un sorteggio temperato, preceduto cioè da una preventiva selezione dei magistrati, sulla base di condizioni soggettive, non aver riportato condanne disciplinari e non essere sottoposti a procedimenti disciplinari, ed oggettive. A tale ultimo riguardo, potrebbe essere utile prevedere una preventiva selezione sulla base di meccanismi elettivi su base territoriale ristretta, che favorirebbe l’indicazione di candidature di magistrati stimati ed apprezzati per la loro professionalità e deontologia, e non per l’appartenenza correntizia”.