Riciclaggio e clan Contini, il sostituto commissario Albano assolto: nessuna prova dell’intestazione fittizia

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AVELLA- “Non può che giungersi ad una
pronuncia assolutoria per tutti gli imputati in ordine a tutti i reati contestati, dal momento che la prova posta alla base della prospettazione accusatoria si e’ rilevata superficiale e di contenuto non univoco, non essendo stati forniti adeguati e sufficienti elementi idonei a fornire la prova “al là di ogni ragionevole dubbio” dell` apporto di capitali da parte del Capozzoli nelle società “La Regina dei Tribunali srls” e “DI.PA srl”, della provenienza illecita degli apporti del Di Caprio, per quanto riguarda quest utimo della sussistenza del dolo specifico quale volontà di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione. In mancanza dei necessari elementi oggetivi e soggettivi per l`integrazione dei reati tutti gli imputati devono andare assolti per insussistenza del fatto”. E’ questa la conclusione che ha portato il 16 giugno scorso il collegio del Tribunale di Napoli presieduto dal giudice Maurizio Conte a mandare assolti “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati del processo nato da un’inchiesta dell’Antimafia su un presunto sistema di riciclaggio per conto del clan Contini di una nota pizzeria del centro storico di Napoli e di una panetteria. I magistrati hanno depositato le motivazioni della sentenza emessa nei confronti di cinque imputati. Nella vicenda giudiziaria era stato coinvolto anche l’ispettore Guido Albano, oggi sostituto commissario, difeso dal penalista Vanni Cerino, accusato di essere il socio “occulto” di una delle due attività e di aver operato per un’intestazione fittizia per far sfuggire alle misure di prevenzione il titolare.
LE ACCUSE E LA PROMOZIONE PER MERITI MENTRE ERA AI DOMICILIARI
Nell’aprile del 2024 il sostituto commissario, all’epoca dei fatti ispettore, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod (intestazione fittizia di beni con l’aggravante dell’ agevolazione mafiosa) perché gli era stato contestato di aver concorso con Di Caprio Massimiliano nell’operazione di fittizia attribuzione alla moglie della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione che avrebbe dovuto eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, con le aggravanti di aver commesso il fatto agendo con metodo mafioso, in particolare del clan camorristico Contini, di cui faceva parte il cognato del Di Caprio. Una tesi che già aveva mostrato di non reggere alla prova di legittimità. Per ben due volte la Cassazione aveva annullato la misura. Albano era stato scarcerato dopo sette mesi di misura e ha affrontato gran parte dell’istruttoria a piede libero. Una vicenda particolare. Intanto Albano era stato promosso per meriti straordinari mentre si trovava agli arresti domiciliari, diventando sostituto commissario. Il suo curriculum e’ quello di un poliziotto in prima linea, soprattutto negli anni alla Narcotici della Mobile a Via Medina. Nel febbraio scorso in un articolo di Simone Di Meo si faceva riferimento ai sei encomi semplici, ai dodici lodi e cinque premi in denaro per le operazioni di servizio che aveva affrontato.
I GIUDICI: NON EMERGE IN NESSUN MODO L’INTESTAZIONE FITTIZIA
Un punto chiave nella sentenza e’ la tesi sostenuta in tutte le fasi della vicenda giudiziaria dalla difesa di Albano, rappresentato dal penalista Vanni Cerino: “Ebbene nel caso di specie- scrivono i giudici- non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 512 bis un’eventuale società di fatto dell’Albano con il Di Caprio, soggetto interponente, in un’attività di panificazione iniziata “nel corso del biennio 2020/2021” periodo molto successivo all’intestazione fittizia delle società operanti, essendo state costituite nel 2013 “La Regina dei Tribunali srls” e nel2016 la società “DI. PA. Srls”, soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti nelle composizioni socictaric chc abbiano portano ad intestazioni fittizie successive all’ ingresso dell’ Albano”.