NAPOLI- Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di Giunta Regionale e’ un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali a far data dall’adozione delle prime leggi in materia elettorale successive alla sua entrata in vigore. Questa e’ la ratio della decisione adottata dalla Corte Costituzionale che ha accolto la questione di illegittimità posta dal Governo nei confronti della legge elettorale della Regione Campania che derogava il vincolo risalente al 2009 e avrebbe consentito la ricandidatura di Vincenzo De Luca alla guida di Palazzo Santa Lucia..Nella mattinata di oggi è stata depositata la decisione con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”. In una nota, la Corte costituzionale “ha affermato che tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. Perche’ si legge nella nota della Corte Costituzionale : “Esso costituisce l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare». Né il divieto posto dal legislatore statale può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo. In via generale, l’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi
regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico
e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale.Il divieto del terzo mandato consecutivo ha siffatta natura, perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi “interstiziali” di regolazione”. Un principio che non può essere derogabile in alcun modo: “Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo- si legge nella nota- tuttavia, è stato lo stesso legislatore statale ad avere ancorato l’applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti”
E hanno chiarito che : “nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia».La disposizione impugnata – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”.
Un ultimo aspetto riguarda uno dei rilievi posti in riferimento ad analoghe norme in vigore in altre regioni italiane, il caso del Veneto, ad esempio: “La Corte costituzionale- si legge nella nota- ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via
incidentale.
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