Referendum, bocciato il ricorso al Tar: via libera al voto il 22 e 23 marzo

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LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI, CARLO NORDIO MINISTRO GIUSTIZIA

ROMA- I giudici della Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio hanno respinto la richiesta di sospensiva della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12.1.2026, con cui è stata fissata, per i giorni 22 e 23 marzo 2026, la data di celebrazione del referendum – previsto dall’articolo 138 della Costituzione – relativamente alla legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30
ottobre 2025. Per i ricorrenti, tra i vari motivi alla base dell’impugnazione, la circostanza di : “consentire al Governo di indire il referendum prima della consumazione del termine di 90 giorni, previsto per la presentazione di tutte le possibili e concorrenti richieste referendarie, avrebbe l’effetto di negare pari dignità a tutte le iniziative attribuendo primazia esclusivamente alla richiesta che, per prima, sia stata presentata all’Ufficio centrale, così impedendo ad una frazione del corpo elettorale di esercitare il potere ad essa riconosciuto dall’art. 138,.comma secondo, Cost”. A sostegno di questa tesi la “consuetudine costituzionale che si sarebbe formata in subjecta
materia a partire dal 2001 e che sarebbe sempre stata seguita nelle tre successive occasioni in cui sono stati celebrati, nella storia repubblicana, referendum costituzionali”. A questo si aggiunge una questione legata alle “tempistiche dettate dall’art. 12 della legge n. 352/1970 per l’esame, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, della legittimità della richiesta proveniente da almeno 500.00 elettori (che, nella sua massima estensione, può richiedere sino a 57 giorni) sarebbero incompatibili con la fissazione della consultazione referendaria per il 22 ed il 23 marzo 2026 giacché, a partire dal 30 gennaio 2026 (termine ultimo per depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione il quesito referendario sottoscritto dal corpo elettorale), il procedimento di ammissione potrebbe terminare il 28 marzo 2026, con il conseguente rischio che i ricorrenti
vengano ammessi come comitato promotore dopo che la consultazione si sia svolta”. Secondo i giudici: la pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro – che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum.costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il
protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) – da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)”. E sul secondo punto invece: “infondata anche la seconda censura con la quale i promotori della raccolta di sottoscrizioni lamentano, nella sostanza, che, attraverso gli atti impugnati e l’indizione della consultazione referendaria per il 22 e 23 marzo 2026, l’Esecutivo avrebbe, di fatto, sottratto all’Ufficio centrale per il referendum, in violazione dell’art. 12 della legge n. 352/1970, il proprio compito di decidere della legittimità della richiesta referendaria da essi presentata. Come già precisato, la ratio e la complessiva disciplina del referendum costituzionale di cui all’art. 138 Cost. non consentono che, dopo l’indizione, la tutela della pretesa degli ulteriori legittimati possa influire sull’applicazione dei termini di cui all’art. 15 comma 1 della legge n. 352/1970”.