ALTAVILLA IRPINA- Condanna annullata a distanza di otto anni dai fatti e a cinque anni dal verdetto di primo grado nei confronti di un quarantaduenne di Altavilla Irpina perché all’imputato non era stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari. E’ quello che hanno stabilito i giudici della Corte di Appello di Napoli, che hanno accolto l’impugnazione proposta dal penalista Danilo Iacobacci contro una sentenza emessa dal Tribunale di Benevento nel dicembre 2020 con la quale è stato condannato, previa derubricazione del reato di truffa nella fattispecie di appropriazione indebita, alla pena di mesi
sei di reclusione ed uro illetrecento di multa, nonché al risarcimento.dei danni subiti dalla costituita parte civile, quantificati in euro 25, 000,00, oltre al pagamento delle spese processuali. La vicenda processuale è relativa al fatto che l’imputato iva il uolo di procacciatore di affari per conto di una società e che, in un periodo antecedente e prossimo al maggio 2017, approfittando del ruolo ricoperto, incassò i pagamenti di fornitura della merce da parte dei poi le somme nelle casse della società e, quindi, trattenendo un importo complessivo di euro clienti, senza però riversare 21.364,12. Inoltre, 1’imputato creava falsi ordinativi di pneumatici a nome di clienti noti alla società, falsificava le firme dei inti acquirenti sulle bolle di consegna e si impossessava dipneumatici per il valore di euro 654,07. La difesa aveva però evidenziato ed eccepito la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis cp.p., riproponendo anche nel processo di secondo grado l’ eccezione sollevata dinanzi al Tribunale e da questi rigettata.
Nella specie, la difesa sostiene che l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art,
415bis c.p.p. non sia mai stato notificato all odierno mputato, in quanto la notifica venne eseguita ad Altavilla Irpina in una strada dove limputato non aveva mai dichiarato domicilio e dove non risiedeva sin dal 2014. La difesa aveva anche depositato un certificato storico, allegato all’atto di appello. Per cui la notifica “per compiuta giacenza” è da ritenersi invalida. Hanno scritto i magistrati nella sentenza: “Deve premettersi che l’eccezione è tempestiva, in quanto “la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. ez. 6, Sentenza n. 45581 del 24/10/2013) e, nel caso di specie risulta che la stessa è stata proposta al Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, rigettata con ordinanza resa verbale”. Per cui risulta eseguita ad un : “indirizzo ove I’imputato non ha mai dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. e ove non risulta che egli fosse nemmenoquell epoca residente in quanto trasferito dal 2014) tant’è che non venne ivi rinvenuto. Ne deriva che è del tutto evidente che tale notifica ritenuta perfezionatasi per compiuta giacenza è invalida e che la stessa deve ritenersi omessa.L’omessa notifica dell’avviso ex art. 415 c.p.p. si è detto ritualmente eccepita nel giudizio di primo grado- comporta la nulità degli atti conseguenti della sentenza appellata, di cui pertanto deve essere dichiarata la nullità”.
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