Mutui e prestiti, attenzione alla trasparenza

0
190

La consuetudine secondo la quale “le famiglie” richiedono un prestito a rimborso graduale è diventata frequente.

I prestiti richiesti sono tra i più disparati: dai mutui per l’acquisto di prima casa ai crediti personali di minore entità per l’acquisto di beni di consumo rivolgendosi a Banche e Finanziarie varie.

Il problema è il seguente: l’intermediario finanziario, nel predisporre un contratto di finanziamento, deve rispettare delle norme? E se la riposta è sì, quali sono queste norme?

L’articolo di approfondimento che vi proponiamo, vuole essere un breve vademecum per poter dare degli strumenti di “conoscenza” sui requisiti essenziali e, di forma e contenuto, che un contratto di finanziamento deve avere.

Un contratto di finanziamento deve rispettare i requisiti dettati dall’art. 1325 e seguenti del c.c. (Requisiti del contratto) e deve avere, ai sensi dell’art. 117 del T. u .b. (D.lgs. n.385/93),  la forma scritta a pena di nullità. Dalla lettura combinata delle disposizioni di cui agli art. 116 e 117 T. u b. Si ha che:

  1. I contratti (di finanziamento) devono essere redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti (comma 1 art. 117 T. u b.). Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo (comma 3 art. 117 T .u. b.).
  2. I contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4 art. 117 T. u. b.)
  3. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

Per tassi d’interesse, prezzi ed altre condizioni economiche praticate si intendono una serie di  “indicatori”da fornire che assicurino la trasparenza informativa sulle condizioni economiche praticate.

Tra gli indicatori tipici di un contratto di finanziamento oltre all’esplicitazione del tasso annuo  al quale sono calcolate le rate di rimborso, gli altri indicatori che permettano di evincere le condizioni economiche attraverso cui l’erogazione di finanziamento avviene sono:

  1. Il Tasso annuo Effettivo (TAE così come richiesto dall’art. 6 della delibera del CICR del 09/02/2000), il quale esprime il costo in termini percentuali della capitalizzazione infra – annuale degli interessi rapportato su base annua;
  2. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o indicatore sintetico di costo, art. 116 TUB 1° comma), il quale esprime il costo complessivo del finanziamento includendo tutti gli oneri sostenuti dalla parte debitrice;
  3. Interessi di Mora e Valute di applicazione degli interessi per l’addebito degli interessi.

Perché il TAEG assume un ruolo così importante all’interno di un’informativa contrattuale?

Diviene un elemento essenziale perché la legge citata, oltre a non consentire un rinvio agli usi, determina una necessaria espressione di una unità di “misura” in questo caso in termini percentuali, la quale possa consentire di ottenere un “valore sintetico”di “costo”.

La stessa legge anti-usura (legge del 7 marzo 1996 n.108), all’ art. 2,commi 1 e 2, rende necessaria la dichiarazione del TAEG

La prescrizione della legge anti-usura ha come ragione d’essere l’esplicitazione di una grandezza che possa essere confrontata con i c.d. “limiti” oltre i quali gli interessi sono dichiarati “usurari”.

I limiti o più propriamente soglie, contenuti nei decreti ministeriali emessi dal Ministero dell’Economie e delle finanze, sono anch’essi valori in termini percentuali i quali variano trimestralmente e altro non sono che i valori medi attraverso cui le banche e gli altri intermediari concedono le diverse categorie di finanziamento.

Il TAEG o ISC per essere  corretto per cui, deve contenere  tutti i costi legati all’erogazione del credito anche le c.d. “polizze assicurative” (oltre ad altri oneri accessori come le spese di istruttoria o gli oneri di intermediazione) seppur stipulate senza vincoli di obbligatorietà.

In merito invitiamo ad approfondire la questione dando un’occhiata ad una recente decisione ABF (Arbitro Bancario Finanziario), al seguente link:

https://www.verifichefinanziamenti.it/giurisprudenza/anatocismo-e-usura-mutui-giurisprudenza/2018/08/30/i-premi-assicurativi-debbono-essere-inclusi-nel-calcolo-del-taeg-arbitro-bancario-e-finanziario-decisione-del-16-maggio-2018/

Conclusioni

Nel caso in cui l’intermediario bancario violi la normativa sulla trasparenza, la legge prevede a tutela del consumatore una serie di provvedimenti che cambiano a seconda dell’illegittimità commessa.

Ad esempio se il TAEG o ISC fosse difforme al reale costo sostenuto dalla parte contraente il TUB, prevede la rimodulazione del calcolo degli interessi del prestito al Tasso Minimo dei BOT, così come disposto dall’art. 117, con un notevole vantaggio per il debitore. E’ infatti prescritto che: In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.