Minacce al teste del processo al Nuovo Clan Partenio: Freda assolto in Appello

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AVELLINO- Assolto “perché il fatto non sussiste”. Cosi’ i giudici della V Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza nei confronti del presunto affiliato al Nuovo Clan Partenio Renato Freda, condannato in primo grado a due anni, due mesi e venti giorni dal Gup del Tribunale di Napoli Gabriella Logozzo per intralcio alla giustizia aggravato dal metodo mafioso il 21 giugno del 2024. Accolti i ricorsi presentati dai difensori di Freda, gli avvocati Patrizio Dello Russo e Fernando Letizia. Le indagini erano state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino coordinati dalla pm antimafia Anna Frasca. Nella sentenza riformata in secondo grado, quella depositata dal Gup che aveva condannato Freda e assolto invece dalla stessa accusa Gnerre non solo non si e’ costituito parte civile ma ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti per quel che conceme la condotta dei soggetti che lo avevano avvicinato, ovverosia, in relazione al capo A) della rubrica, di essere stato “avvertito” da Freda affinché non si presentasse all’udienza per rendere testimonianza lI quale gli aveva anche intimato di fare attenzione a quello che avrebbe detto. In definitiva, Gnerre Alfonso è stato a tratti confuso nclla descrizione dci fatti, ma sufficientemente preciso nel rappresentare gli aspetti più salienti delle minacce subite. Le difficolta’ riscontrate nel corso della sua deposizione, tra l’altro, sono pienamente comprensibili se
si considera la spavento subito dalla p.o. (parte offesa ndr) a causa delle aggressioni ….. Ciò si evince anche dall’epilogo della vicenda, considerato il fatto che Gnerre ha simulato la propria scomparsa a seguito degli episodi delittuosi di cui risulta vittima non
presentato, essendo stato citato come testimone, nel processo c.d. “Nuovo clan Partenio” se non a seguito di accompagnamento coatto, disposto anche da questo giudice a fronte della sua mancata comparizione. A riprova di questo, basta considerare che anche nell’ambito dell’odierno.procedimento lo stesso ha piủ volte esternato il proprio timore nel rendere la testimonianza.
La sopra cvidenziata mancanza d i precisione, ad ogni modo, anziche’ indebolire l ‘impianto accusatorio, non fa che corroborarlo.. Posto che le difficoltà riscontrate nel corso della sua deposizione
sono pienamente comprensibili se si considera il clima di omertà che caratterizza il contesto territoriale in cui si sono verificati i fatti. Non puỏ quindi adombrarsi alcun dubbio ordine all strumentalità delle accuse mosse da Gnerre, il quale. seppur a tratti ha cercato di ridimensionare la portata dell’incontro con Freda.ha descritto a chiare lettere la valenza intimidatoria del suo inervento nella vicenda scaturita dal prestito effetfuato alla p.o. da ….., essendosi l’imputato avvicinato alla p.o. per costringerlo a commettere il
reato di rendere falsa testimonianza, non assumendo rilicvo la circostanza che lo stesso abbia posto in essere o meno una minaccia esplicita, come verrā precisato ia seguito. Trattasi, in definitiva di soggetto intervenuto nella vicenda, non in virtu’ del mero rapporto di conoscenza con Gnerre. ma per qucllo dalle stesso intrattenuto con Dello Russo”. Per il Gup anche le argomentazioni utilizzate dalla difesa per “minare l’attendibilità del teste, risultando Ie stesse prive di qualsivoglia addentellato concreto, dovendosi, inoltre, ribadire che le contraddizioni emerse nel corso della testimonianza hanno avuto ad oggetto circostanze secondarie , non incidenti sul nucleo esseaziale del fatto, che risulta essere di agevole ricostruzione”. Nessuna impugnazione dell’ Antimafia per l’ assoluzione di Massimo Evangelista, difeso dal penalista Gaetano Aufiero. Per lui l’ assoluzione era passata in giudicato.